IL FATTO – Elezioni del Presidente della Repubblica Italiana: il sistema di voto e come funziona

Anna Ammanniti
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(di Anna Ammanniti) Il mandato di sette anni da Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella scade giovedì 3 febbraio 2022. È stato eletto il 31 gennaio 2015, secondo la Costituzione i sette anni presidenziali decorrono a partire dal giorno del giuramento.

In base all’articolo 84 della Carta costituzionale può essere eletto capo dello Stato ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti politici e civili. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. CHI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il presidente della Repubblica rappresenta la massima carica istituzionale dell’Italia, la sua elezione segue una procedura particolarmente complessa. L’art.83 della Costituzione prevede che il Capo dello Stato venga eletto dal Parlamento in seduta comune a cui si aggiungono 58 delegati eletti dai Consigli regionali. I “Grandi Elettori” sono quindi 1009, formano il collegio elettorale presidenziale 321 senatori, inclusi i senatori a vita: Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre, 630 deputati e 58 delegati regionali. I presidenti dei due rami del Parlamento non partecipano al voto. I delegati sono tre per ogni Regione, due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza, scelti dai rispettivi consigli regionali, la Valle d’Aosta ne esprime uno solo. In Abruzzo gli elettori sono Marsilio, Sospiri e Marcozzi; Basilicata: Bardi, Cicale e Cifarelli; Calabria: Occhiuto, Mancuso e Irti; Campania: De Luca, Oliviero e Patriarca; Emilia Romagna: Bonaccini, Petitti e Rancan; Friuli Venezia Giulia: Piero Mauro Zanin, Massimiliano Fedriga e il Sergio Bolzonello; Lazio: Zingaretti, Vincenzi e Ghera; Liguria: Toti, Medusei e Rossetti; Lombardia: Fontana, Fermi e Viola; Marche: Acquaroli, Latini e Mangialardi; Molise: Toma, Micone e Greco; Piemonte: Cirio, Allasia e Ravetti; Puglia: Emiliano, Capone e De Leonardis; Sardegna: Solinas, Paise e Ganau; Sicilia: Musumeci, Miccichè e Di Paola; Toscana: Giani, Mazzeo e Landi; Trentino Alto Adige: Fugatti, Noggler e Ferrari; Umbria: Tesei, Paparelli e Squarta; Valle d’Aosta: Lavevaz; Veneto: Zaia, Ciambetti e Possamia. QUANDO E DOVE SI SVOLGONO LE VOTAZIONI La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica viene effettuata trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato. La convocazione viene effettuata dal Presidente della Camera dei deputati. Lo scorso 3 gennaio il presidente della Camera, Roberto Fico, sentita la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per lunedì 24 gennaio alle ore 15. Un solo punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente della Repubblica. Le procedure di voto per l’elezione del capo dello Stato si svolgono nell’Aula di Palazzo Montecitorio, e sono presiedute dal presidente della Camera, Roberto Fico, al suo fianco siederà la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. PROCEDURA – MODALITA’ DEL VOTO E QUORUM NECESSARIO Il voto è segreto e il nuovo presidente eletto deve avere una maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea. Se la maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione. Dopo i primi tre scrutini se ancora non si riesce ad eleggere un candidato, diventa sufficiente la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei votanti. Durante la seduta comune non sono ammessi interventi volti a proporre candidature o a esprimere dichiarazioni di voto. Lo scrutinio avviene in seduta pubblica e allo spoglio procede il presidente della camera che da lettura di tutte le schede, tranne quelle identificabili come nulle. Si considerano dispersi i voti ai quei candidati che raccolgano un numero di preferenze inferiore a due. La seduta per l’elezione del presidente della Repubblica è unica, vuol dire che finché non viene eletto il successore al Quirinale l’assemblea non si scioglie. Tra una votazione e l’altra sono previste delle interruzioni, anche per favorire il dialogo tra i partecipanti al voto e trovare un accordo su un possibile candidato. La durata media di ciascuno scrutinio è pari a circa quattro ore e mezzo. Rispetto alle tradizionali due votazioni al giorno una al mattino e una al pomeriggio, è prevista una sola votazione al dì.  Allungati i tempi a causa delle misure anti Covid, per la sanificazione, aereazione … L’accesso all’Aula di Montecitorio, consentito solo se in possesso di Green pass “base”, avverrà dal lato sinistro dell’emiciclo con un massimo di 50 grandi elettori alla volta. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Stimando circa 11 minuti per l’espressione del voto dei 50 grandi elettori ammessi in Aula le operazioni di voto e la fase di spoglio dovrebbero durare complessivamente 4 ore e mezza. In tutto, anche durante lo scrutinio, in aula non potranno esserci più di 200 persone. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e delegati regionali senza contingentamento per gruppo. GIURAMENTO DEL PRESIDENTE Prima di assumere le sue funzioni, (art. 91 Costituzione) il capo dello Stato presta giuramento pronunciando dinanzi al Parlamento in seduta comune la formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”. Anna Ammanniti
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