Madonna di Trevignano – Il Tar non sospende le ordinanze del Comune: l’area sacra deve essere sgombrata

chiaro13
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Il miracolo, questa volta, non c’è stato. Il Tar di Roma ha dato (per il momento) ragione al Comune di Trevignano Romano: i terreni occupati dall’associazione Madonna di Trevignano Ets-Onlus debbono essere liberati. Quell’occupazione è abusiva come aveva detto il Comune, poiché i terreno ricadono in zona agricola.

I giudici amministrativi, dunque, non hanno accolto l’istanza cautelare chiesta dalla veggente per sospendere le ordinanze comunali. Le ragioni del Comune, che aveva ordinato la rimozione di tutti i manufatti utilizzati dai seguaci della veggente Gisella Cardia, hanno retto la vaglio sommario della fase cautelare. In quel sito – proprietà dell’associazione guidata dal marito di Gisella, Gianni Cardia -, la donna organizza i raduni mensili, ogni 3 del mese, e lì ogni volta giura di avere l’apparizione della Madonna e di ricevere messaggi dalla stessa. Tra le opere abusive da rimuovere anche una crocifissione con tanto di croce e Cristo inchiodato alta due metri. I terreni – oltre ad essere sottoposti a vincolo paesaggistico – sono, come detto, a destinazione agricola: non possono quindi essere utilizzati come luogo di culto. La decisione del Tar porta la data del 18 luglio scorso e dà impulso ai provvedimenti comunali che disponevano lo smantellamento delle strutture esistenti: dalla teca della Madonna alle panchine, e al ripristino dello stato dei luoghi. I giudici spiegano: “La motivazione del gravato ordine di rispristino risiede nell’abusivo cambio di destinazione d’uso del terreno di proprietà dell’associazione ricorrente, ricadente nel Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano e all’interno della Zona di Protezione speciale (Zps) IT6030085, nonché gravato da vincolo paesaggistico, da zona agricola ad area di ritrovo e culto”. Per i magistrati amministrativi il cambio di destinazione d’uso, attuato attraverso l’installazione di un “insieme sistematico” di opere volte alla celebrazione delle funzioni religiose “comporta un aumento del carico urbanistico in ragione del riscontrato afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone per ragioni di culto”. La difesa della veggente aveva invece sostenuto che una presunta precarietà strutturale dei manufatti “che escluderebbe il cambio di destinazione d’uso”. Il Tar però hanno respinto l’impostazione, le ordinanze restano. Poi si vedrà cosa accadrà nel merito. Non è difficile prevedere che la vicenda approderà ora – sempre in fase cautelare – in appello.
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