Rifiuti – Egaf: Dopo la legge regionale che abolisce gli Egato, il Tar dichiara improcedibili tutti i ricorsi

Cesidio Vano
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(di Cesidio Vano) Tutti i ricorsi contro la costituzione dell’Egato dei rifiuti di Frosinone sono stati dichiarati improcedibili dal Tar di Roma per sopraggiunta carenza di interesse.

All’esame dei magistrati amministrativi, infatti e come noto, vi erano tre impugnative: la prima presentata dal Comune di Fiuggi contro gli atti regionali che avevano consentito l’istituzione dell’Egato, poi denominato Egaf (Egato Ambiente Frosinone); la seconda presentata dal Comune di Torrice che aveva impugnato gli atti di costituzione degli organi dell’Egaf (nomina presidente, nomina consiglio direttivo, bilancio, contratti, ecc.) e la terza, quella presentata dallo stesso Egaf contro gli atti della Regione con cui la Giunta Rocca, appena insediata, aveva provveduto a revocare in autotutela gli atti regionali che avevano cosentino la nascita dell’Egato di Frosinone (l’unico dei 5 previsti per le varie province del Lazio ad aver preso vita) poiché ritenuti viziati e illegittimi. La decisione del Tar è stata presa dopo aver valutato gli effetti dell’entrata in vigore della legge regionale dello scorso novembre, con cui la Regione ha abrogato la legislazione precedente, che prevedeva l’istituzione degli Egato. Alla luce di questa legge, i Comuni di Fiuggi e di Torrice, assistiti e difesi dall’avvocato Fabio Raponi, avevano già dichiarato al Giudice il venir meno dell’interesse al pronunciamento, mentre l’Egaf – assistito e difeso dall’avvocato Francesco Scalia – aveva insistito nel coltivare la causa per giungere ad una sentenza di merito poiché “l’Ente è tuttora in piena funzione, presieduto, a norma dell’art. 6, comma 4, dello Statuto, dal componente più giovane del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Regione non ha ancora posto in liquidazione l’Ente, né ha nominato il Commissario straordinario. E comunque, è in ogni caso interesse di EGAF ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato per non vedere travolta l’intera attività svolta e lo stesso bilancio di previsione per il 2023, con ripercussioni anche sulla futura liquidazione”. Per i giudici del Tar, la rinuncia al ricorso da parte di Fiuggi e Torrice – poiché con la nuova legge regionale sono state soddisfatte tutte le loro aspettative – è stata condizione sufficiente a dichiarare la sopraggiunta carenza di interesse. Relativamente all’insistenza di Egaf, i giudici hanno invece osservato, tra le altre cose, che “l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione (…). Nessun vantaggio concreto è qui ravvisabile in capo ad Egaf se non la finalità di autoconservazione dei propri organi che appare del tutto ultroneo rispetto all’interesse dell’ente in sé considerato”. Del resto “l’art. 2 di detta legge – scrivono i giudici in sentenza – dispone che con decreto del Presidente della Regione si provvederà alla nomina di un Commissario straordinario per le operazioni di liquidazione degli Enti di governo costituiti, sicché la continuità della gestione sarà assicurata dal subentrante Commissario fino alla completa liquidazione”. Infine, il Tar – a fronte dell’improcedibilità dei ricorsi – ha ritenuto inammissibile anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’Egaf contro la legge regionale di abolizione degli enti dei rifiuti, e per due ragioni: la prima, perché l’ammissibilità della questione di costituzionalità è subordinata alla condizione che il giudizio non sia stato già integralmente definito (ma nel caso specifico c’è pronuncia di improcedibilità); la seconda, perché la questione di legittimità costituzionale è stata proposta innanzi al giudice non in via incidentale, in funzione di una pronuncia su una domanda di merito, ma direttamente o immediatamente in via principale “e nel caso in esame – si legge in sentenza – la questione di illegittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente riguarda una norma di legge sopravvenuta al provvedimento impugnato e, pertanto, del tutto inconferente rispetto ai dedotti vizi di eccesso di potere che in tesi avrebbero connotato l’azione amministrativa al momento della sua adozione”.
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