(di Cesidio Vano) Con la decisione, presa il 9 maggio ma resa nota ieri, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha stabilito che l’attività di predicazione porta a porta, svolta senza il preventivo ‘consenso informato’ delle persone interessate, comporta la creazione di un archivio di dati personali e viola il GDPR e il diritto alla privacy. Si tratta di un precedente importante nella tutela della privacy: da oggi in poi, non solo i Testimoni di Geova ma qualsiasi predicatore che intenda svolgere la propria attività evangelica porta a porta dovrà ottenere il consenso informato delle persone interessate prima di procedere.
Il caso sollevato dalla Finlandia nel 2013 Nel 2013, la Finlandia aveva vietato ai Testimoni di Geova di raccogliere dati a seguito delle loro visite nelle abitazioni dei cittadini senza rispettare il DGPR e la normativa privacy. Poi, nel 2019 ha posto il caso alla Cedu, chiedendo di accertare se la Comunità religiosa sia soggetta al rispetto delle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Il divieto a raccogliere dati senza il consenso La commissione finlandese per la protezione dei dati, infatti, aveva contestato alla comunità religiosa di raccogliere e trattare dati personali, nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta effettuata dai suoi membri, senza che fossero soddisfatti i requisiti per il trattamento di tali dati. La Finlandia evidenziava come i membri di tale comunità “nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta, prendono appunti sulle visite effettuate a persone, dati che né essi, né la comunità conoscono. I dati raccolti possono comprendere il nome e l’indirizzo delle persone contattate porta a porta e informazioni sul loro credo religioso e sulla loro situazione familiare. Essi sono raccolti a titolo di promemoria, per poter essere consultati ai fini di un’eventuale visita successiva, senza che le persone interessate vi abbiano acconsentito o ne siano state informate”. L’attività dei predicatori La comunità dei testimoni di Geova e le congregazioni che ne dipendono, spiega oggi la Cedu, “organizzerebbero e coordinerebbero l’attività di predicazione porta a porta dei loro membri, in particolare, predisponendo mappe sulla cui base sarebbe realizzata una ripartizione in zone tra i membri predicatori e tenendo schedari sui predicatori e sul numero di pubblicazioni della comunità diffuse da questi ultimi”. Inoltre, le congregazioni della comunità dei testimoni di Geova “gestirebbero un elenco delle persone che hanno espresso la volontà di non ricevere più visite da parte dei membri predicatori”. Rispetto privacy in linea con la libertà di culto La Corte europea ha esaminato nella sentenza dell’altro ieri due aspetti distinti: il diritto alla libertà di coscienza e di religione pure garantito dell’Ue e la possibilità di raccogliere informazioni durante l’attività di predicazione religiosa. La Cedu ha quindi stabilito che il divieto – deciso dalla Finlandia – di fare proselitismo porta a porta senza il consenso informato degli interessati è lecito e non viola la libertà religiosa dei predicatori, poiché la tutela del diritto alla privacy e all’autodeterminazione informativa è ritenuta altrettanto necessaria in una società democratica quanto la libertà religiosa. Violato anche il diritto alla serenità familiare Inoltre, nel caso esaminato, l’attività di predicazione comportava la creazione di un database privato, utilizzato dalla comunità religiosa senza il consenso delle persone interessate, mentre risultava violato anche il diritto delle persone a non subire predicazioni indesiderate e a mantenere la serenità della propria famiglia. Per la Cedu, quindi, le prediche a domicilio senza il consenso delle persone interessate possono violare il diritto alla vita privata riguardo ai dati raccolti, trattati e diffusi collettivamente. Riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 sulla stampa e art. 42 L. 416/81 da parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova: In riferimento all’articolo “Privacy. La CEDU mette all’angolo i Testimoni di Geova: prima di citofonare debbono avere il consenso!” a firma di Cesidio Vano, pubblicato l’11 maggio 2023, nel quale si legge che “l’attività di predicazione porta a porta, svolta senza il preventivo consenso informato delle persone interessate viola il GDPR e il diritto alla privacy” teniamo a precisare che la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che l’attività di predicazione porta a porta dei Testimoni di Geova è un diritto fondamentale protetto dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La sentenza ha altresì confermato che la raccolta di dati personali nel corso di un’opera di evangelizzazione è del tutto lecita purché vi sia il consenso espresso delle persone interessate e che tali limitazioni a tutela della privacy si applicano a tutte le confessioni religiose. Inoltre, la sentenza della CEDU è rivolta al nostro ente giuridico che rappresenta la confessione, non ai singoli Testimoni di Geova, e il caso considerato dalla Corte è relativo all’anno 2000. Possiamo confermare che il nostro ente di culto ormai da diversi anni non riceve, raccoglie o elabora dati personali relativi all’attività di predicazione porta a porta dei singoli Testimoni di Geova. L’informativa sulla privacy nel pieno rispetto del GDPR è disponibile sul nostro sito JW.ORG [link].
