Sora – Botti vietati a capodanno, il sindaco firma l’ordinanza: multe fino a 500 euro

chiaro13
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Il sindaco di Sora, Luca Di stefano, ha firmato ieri l’ordinanza con sui si fa divieto – ad eccezione dei professionisti abilitati per legge – “di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti…”. I trasgressori rischiano una sanzione fino a 500 euro.

In un post pubblicato sul profilo Facebook, lo stesso primo cittadino spiega: “Festeggiare la fine dell’anno vecchio e l’arrivo di quello nuovo è un momento speciale per tutti, e proprio per questo è bene affrontare queste giornate nel massimo del rispetto di tutti. Sia cittadini che bambini piccoli e amici a quattro zampe. È una vera festa quando sono tutti tutelati. È anche per questo che quest’anno ho deciso di vietare l’uso dei prodotti pirotecnici nel territorio comunale. L’uso di petardi, mortaretti, botti e prodotti pirotecnici, durante le festività tra Capodanno e la Befana ogni anno è causa di infortuni causati da imprudenza o imperizia. Oltre ai rischi per l’incolumità personale, tali pratiche determinano danni economici, senza considerare che vi sono conseguenze molto negative per gli animali, ai quali i forti rumori creano forte stress, disorientamento e spavento con il rischio di smarrimento, ferimento o morte. Invito i cittadini a scegliere modalità di festeggiamento rispettose e sicure, evitando comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui, così come la tranquillità degli animali domestici e selvatici”. Nello specifico, nell’ordinanza, tra le altre cose, si legge: “dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025, nel territorio del Comune di Sora, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all’articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi: 1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose; 2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS; 3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”.
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