Cartelle di pagamento non dovute, la Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone ha accolto il ricorso di alcuni agricoltori di Aquino che chiedevano l’annullamento dell’Avviso di pagamento, relativo all’anno 2022, emesso dal Consorzio di bonifica “Valle del Liri” a titolo di contributo consortile per il servizio di irrigazione con impianti a pressione.
I ricorrenti, seguiti dall’avvocato Alessandra Fusco del Foro di Cassino, hanno contestato l’avviso di pagamento notificato in quanto, nell’estate del 2022, il Consorzio di bonifica aveva ridotto drasticamente, la pressione dell’acqua, prevedendo la fornitura del prezioso liquido secondo turnazioni; tale situazione, a detta degli agricoltori, aveva penalizzato fortemente il loro raccolto. Ma nonostante le rimostranze seguite da una formale messa in mora, sono stati aggiunti dall’Avviso di notifica con il quale veniva richiesto loro il pagamento del contributo consortile per l’irrigazione binomia maggiorata relativamente all’anno 2022. L’avvocato Alessandra Fusco, legale di fiducia dei ricorrenti, ha dedotto il difetto di motivazione dell’Avviso di pagamento in forza dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e l’art. 7 dello Statuto del Contribuente, in quanto non era possibile distinguere, nella determinazione della tariffa applicata, la quota fissa dalla quota variabile della cosiddetta ‘Tariffa binomia’, circostanza questa decisiva poiché non permetteva ai suoi assistiti di individuare l’importo dovuto per il costo di esercizio sostenuto dal Consorzio per il servizio irriguo all’interno di ciascuna area omogenea ovvero per ciascun contribuente. Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone, il Consorzio, si è limitato “a richiedere una somma apoditticamente auto-determinata, senza riferimento alcuno alle voci che la compongono, all’importo relativo a ciascuna di esse, al criterio di calcolo, alla quota irrigua imputabile all’area ovvero al singolo contribuente. Così operando, però, non ha posto il contribuente in condizioni di comprendere ed eventualmente contestare l’esistenza delle singole voci delle quali si compone la pretesa tributaria e la loro determinazione, si è detto frutto di un atto discrezionale ed immotivato dell’ente impositore”. Pertanto, il Giudice tributario ha annullato, per difetto di motivazione, l’atto impugnato, non ponendo né il contribuente né il giudice di merito in condizione di comprendere e valutare l’an ed il quantum della pretesa tributaria. Questa Sentenza rappresenta – secondo l’avvocato Alessandra Fusco – una svolta per i tanti consorziati, nello specifico agricoltori, che, per anni, hanno versato il contributo consortile in assenza di trasparenza, in spregio ai principi di diritto, in primis l’art. 7 dello Statuto del Contribuente, che impone la chiarezza e la motivazione dei provvedimenti amministrativi della pubblica amministrazione.
