In Estate, come sempre, la città di Firenze è una delle mete preferite di turisti italiani e stranieri. Attenzione però alle truffe che sono sempre dietro l’angolo.
Per contrastare i fenomeni di Bagarinaggio, abusivismo commerciale, imbrattamento dei monumenti e, in particolare, al cosiddetto “gioco delle tre carte” è stato stilato un documento informativo denominato “Decalogo comportamentale a beneficio dei turisti” redatto, anche in lingua inglese, dallo specifico Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prefettura e composto da Comune di Firenze, Associazioni di categoria, Camera di Commercio e Forze di polizia – e volto a promuovere precauzioni e sensibilizzare corretti comportamenti civici da osservare nel centro storico di Firenze, specialmente da parte dei turisti.
L’iniziativa, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica anche con il Decano del Corpo Consolare di Firenze, sarà diffusa sui canali istituzionali dei partecipanti, presso gli associati alla Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria, nonché attraverso la rete consolare di Firenze, con particolare riguardo al circuito delle Università straniere presenti in città. Andrà, inoltre, ad integrare la già esistente campagna informativa del Comune di Firenze #EnjoyRespectFlorence, già attiva sui canali social e sul trasporto pubblico locale, che si arricchirà così di contenuti inerenti la sicurezza urbana, il decoro ed il contrasto all’abusivismo commerciale. Ecco il Decalogo comportamentale a beneficio dei turisti 1- GIOCO DELLE 3 CARTE Non partecipare al gioco delle tre carte: è una truffa. Il responsabile del banco si avvale di alcuni complici che fanno finta di scommettere e, di conseguenza, vincere importanti somme di denaro, attirando così l’attenzione dei passanti: l’incauto giocatore, attratto dopo una sola ed esigua vincita a titolo meramente dimostrativo, non risulterà più vincente a causa delle doti ingannatorie del mazziere. Ordinanza del Sindaco di Firenze ex art. 54 TUEELL – Divieto di organizzare, promuovere e partecipare ai giochi di abilità c.d. “delle tre carte”, “delle tre campanelle” o simili nella città di Firenze Il Sindaco … ordina che all’interno del territorio cittadino: 1. è sempre vietato organizzare e praticare giochi di strada denominati ‘delle tre carte’, ‘delle campanelle’ o simili sul suolo pubblico o comunque soggetto a pubblico passaggio; 2. è fatto altresì analogo divieto a chiunque di prendere parte ai citati giochi o altre forme analoghe di intrattenimento che promettano la vincita di denaro; Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi, la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi di quanto previsto dall’art. 7bis D.lgs 267/2000, combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 16 della legge n. 689/81 l’applicazione della seguente sanzione: – euro 400 a carico degli organizzatori, dei collaboratori degli stessi che per attirare i clienti fingono di giocare, e di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione a prescindere dal ruolo. Art. 640 c.p. – Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente. 2- BAGARINAGGIO Non acquistare biglietti di ingresso a musei e monumenti e biglietti per mezzi di trasporto da rivenditori non autorizzati: è applicato un indebito sovrapprezzo sul costo del biglietto. Non servirsi di guide turistiche non autorizzate: si tratta di attività abusive che danneggiano il settore ed il visitatore stesso. Legge 13 dicembre 2023, n. 190 – Disciplina della professione di guida turistica Art. 12, commi 5-6 – Divieti e sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati1. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500. 1Il comma 1 sanziona lo svolgimento e l’offerta di attività di guida turistica in assenza della relativa iscrizione nell’elenco nazionale; il comma 2 sanziona l’uso di tessere e di altri segni distintivi idonei ad identificare il soggetto privo della relativa qualifica come guida turistica; il comma 3 sanziona gli intermediari che si avvalgono, quali guide turistiche, di soggetti non iscritti nel relativo elenco; il comma 4 vieta di interdire e di ostacolare l’ingresso e lo svolgimento della relativa attività in istituti e luoghi di cultura alle guide turistiche. Art. 640 c.p. – Truffa Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente. 3- ABUSIVISMO COMMERCIALE È vietato acquistare prodotti falsi: l’acquirente è punito con una sanzione da 300 a 7.000 euro. Non acquistare riproduzioni di opere d’arte o monumenti da venditori ambulanti abusivi: così facendo, si agevola la realizzazione di un’attività illecita. Non alloggiare in strutture ricettive abusive: si tratta, spesso, di spazi che comportano pericoli per la sicurezza e la salute di chi vi alloggia, nonché danno alle strutture in regola. A tal fine, si raccomanda di: – consultare il sito web della struttura, nonché le recensioni pubblicate; prediligere metodi di pagamento sicuri e tracciabili; evitare trattative fuori da piattaforme affidabili; diffidare dai prezzi troppo competitivi, in particolare nei periodi di alta stagione. Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 – Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale Art. 1, comma 7 – Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 – Codice del Commercio Art. 116, comma 1 – Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981, chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio oppure senza i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Firenze (deliberazione n. 69 del 24 luglio 2008 e s.m.i) Art. 16, comma 2, lett. a) – Attività proibite e uso del suolo pubblico Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio: a) all’interno della cerchia dei viali di circonvallazione e delle vecchie mura urbane di cui alla sottozona A2 del vigente PRG, esercitare il commercio in forma itinerante ovvero detenere articoli e merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituiscano il normale acquisto personale e siano sprovvisti dei regolari documenti e ricevute contabili. Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 – Testo unico del sistema turistico regionale Art. 74, comma 1 – Sanzioni amministrative 2Oltre a costituire una violazione del diritto patrimoniale di autore (sanzionata in via civile, amministrativa e penale ai sensi del Titolo III, Capo III della legge 22 aprile 1941, n. 633), la riproduzione non autorizzata di opere d’arte e monumenti danneggia il soggetto che, avendo in consegna il bene, ha diritto ai canoni e ai corrispettivi connessi alla sua riproduzione (artt. 107-108, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 4- FURTI E SCIPPI È consigliato prestare sempre attenzione ai propri effetti personali, al fine di evitare lo smarrimento od il furto degli stessi, specialmente in orario notturno. Art. 624, comma 1 c.p. – Furto Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Art. 624 bis, comma 2 c.p. – Furto in abitazione e furto con strappo Alla stessa pena di cui al primo comma (reclusione da 4 a 7 anni e multa da 927 a 1.500 euro) soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. Art. 625, nn. 4, 6 e 8 bis c.p. – Circostanze aggravanti La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: 4. se il fatto è commesso con destrezza; 6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 8-bis. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto. 5- IMBRATTAMENTO Non danneggiare i monumenti: è reato punibile con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Non deturpare o imbrattare i monumenti: è reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro. Art. 518 duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 6- CORSI D’ACQUA E FONTANE È pericoloso nonché vietato balneare nel fiume Arno e negli altri corsi d’acqua: la violazione è punita con una sanzione da 25 a 500 euro. È vietato entrare, anche in parte, nelle vasche e nelle fontane, gettarvi e immergervi oggetti, fatto salvo il getto delle monete: la violazione è punita con la sanzione da 80 a 500 euro. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Firenze (deliberazione n. 69 del 24 luglio 2008 e s.m.i) Art. 21, comma 4 – Giardini, parchi, aree verdi e fontane È vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti. Art. 22, comma 1, lett. a) – Corsi d’acqua Fatte salve le norme di leggi statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell’alveo dell’Arno e degli altri corsi d’acqua è vietato: a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze (…) Art. 42, commi 1 e 2 – Sanzioni Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. (…) 22 c. 1 lett. a) (…) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. (…) Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. 7- MONOPATTINI È consentito l’utilizzo di monopattini nel rispetto delle regole di circolazione: la loro violazione è punita con sanzione da 50 a 250 euro. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 Art. 1, comma 75-quinquies I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi. Art. 1, comma 75-duodevicies Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 8- BIVACCHI È vietato sdraiarsi, nonché bivaccare, mangiare, bere o dormire sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto. La violazione è punita con la sanzione da 80 a 500 euro. Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Firenze (deliberazione n. 69 del 24 luglio 2008 e s.m.i) Art. 15, comma 1, lett. d) – Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti: (…) d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico. Art. 42, comma 2 – Sanzioni Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00. 9- RIFIUTI Non abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori: è prevista la sanzione da 30 a 150 euro, raddoppiata in caso di prodotti da fumo. L’abbandono di rifiuti ingombranti è punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale Art. 255, commi 1 e 1 bis – Abbandono di rifiuti Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis4, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 10- ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA. UBRIACHEZZA Chi commette atti contrari alla pubblica decenza, quali urinare in luogo pubblico, è punibile con una sanzione da 51 a 309 euro. È punito con una sanzione da 51 a 309 euro chi è colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico Art. 726 c.p. – Atti contrari alla pubblica decenza Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.5 Art. 688 c.p. – Ubriachezza Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
