(di Cesidio Vano) Il Comune di Fiuggi dovrà consegnare al consigliere d’opposizione Alberto Festa, gli atti del concorso pubblico svolto dal Comune per l’assunzione di due istruttori amministrativi di categoria C1, anche se il concorso non è ancora stato concluso. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che, ieri, ha depositato una sentenza con cui accoglie pienamente le richieste del capogruppo di “Scelgo Fuggi”.
Il consigliere di minoranza aveva, infatti, chiesto agli uffici preposti di prendere visione, alla fine dell’espletamento del proprio mandato, degli atti del concorso che si sta svolgendo. Alla sua richiesta, però, il segretario comunale, responsabile del procedimento ma anche presidente della commissione di concorso, ha risposto con un diniego parziale. L’esponente dell’opposizione, tramite l’avvocato Francesco Scalia, ha quindi impugnato dal atto contrario davanti al Tar di Latina, sostenendo il diritto del consigliere, come chiaramente statuto dalla normativa in materia, ad ottenere qualsiasi informazione utile allo svolgimento del suo ruolo dagli uffici del comune. Il municipio non si è costituito per resistere al ricorso, ma lo ha fatto il segretario e presidente di commissione, tramite l’avvocato Manlio Formica. I giudici amministrarvi, accogliendo le tesi dell’avvocato Scalia, hanno ribadito, in sintesi, e come la giurisprudenza ha da tempo chiarito, che il consigliere comunale ha diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle sue funzioni, senza che gli si possa imporre di indicare le ragioni della propria richiesta. Perché altrimenti facendo sarebbe introdotto una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle funzioni consiliari. Non solo, il Tar ha precisato che: “Considerato che l’espressione contenuta nell’art. 43, comma 2, d.lgs. n.267 (Testo unico degli enti locali, nda), secondo cui i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’ente di appartenenza, oltre che delle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ‘utili’ all’espletamento del proprio mandato, non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che ‘tale aggettivo comporta l’estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni’”. Per i magistrati amministrativi, l’unico limite che può avere il diritto d’accesso del consigliere comunale è “nel principio di strumentalità, inerenza e proporzionalità”, nel senso che “l’esercizio del diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative o di disturbo, che si traducano in un sindacato generale, indifferenziato e non circostanziato sull’attività amministrativa, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto medesimo”. E l’istanza presentata dal consigliere Festa – a parere dei giudici – non superava certo i limiti elencati. Per tali motivi hanno ritenuto il ricorso fondato e da accogliere, precisando inoltre che “a nulla rileva né che la documentazione richiesta possa riguardare un procedimento amministrativo ancora non esaurito – posto che il mandato consiliare ben può rivolgersi a sindacare la legittimità di attività ancora incorso e che, comunque, come ribadito dall’art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267cit., il consigliere che ottiene l’ostensione è comunque tenuto ad osservare il segreto nei casi previsti dalla legge, sì che non gli è opponibile neppure la tutela della riservatezza – e che, in caso di inesistenza della documentazione richiesta, l’Amministrazione ha l’obbligo di dichiararlo espressamente”. Il Comune di Fiuggi è stato condannato a esibire gli atti richiesti entro 30 giorni e a pagare le spese di giudizio liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
