Via libera dal Tar del Lazio alla realizzazione del nuovo depuratore di Monte San Giovanni Campano. Contro la realizzazione dell’opera, si erano mossi diversi cittadini residenti nei pressi dell’area individuata per la costruzione dell’impianto a fanghi attivi, i quali avevano impugnato davanti alla sezione di Latina del Tribunale amministrativo regionale (Tar) la determinazione relativa all’esproprio definitivo dei terreni di loro proprietà, necessari alla realizzazione dell’infrastruttura.
Nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti, i ricorrenti avevano evidenziato e manifestato tutta una serie di violazioni e mancato rispetto delle prescrizioni date dai vari enti coinvolti nella conferenza di servizio, che aveva portato al rilascio delle necessarie autorizzazioni. In particolare, i cittadini direttamente interessati dalla costruzione del depuratore avevano, tra le altre cose, fatto presente che, con la realizzazione dell’opera, venivano violate le distanze minime dell’impianto dalle abitazioni, che – secondo la loro prospettazione – essendo un nuovo impianto avrebbe dovuto essere costruito rispettando la distanza minima di 100 metri, cosa che invece non avverrebbe; inoltre, avevano contestato l’omessa, carente e/o insufficiente motivazione circa la necessità della costruzione di un nuovo impianto depurativo, non essendo necessario – a loro dire – ampliare la portata di quello già esistente in rapporto alla popolazione residente nella zona; ancora: sarebbe risultato carente o insufficiente l’istruttoria svolta circa lo studio di pre-fattibilità ambientale e di quello idrologico-idraulico; così come non sarebbero state rispettate le prescrizioni dettate dalla Direzione Regionale lavori, territorio, urbanistica e mobilità, così come il parere espresso dalla Asl di Frosinone e lo stesso progetto approvato. Davanti al Tar si sono costituiti sia il Comune di Monte San Giovanni Campano che la società di gestione del servizio idrico Acea Ato 5, che hanno controdedotto e chiesto al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso poiché muoveva censure non relative all’atto impugnato (la determina di definito esproprio) ma verso provvedimenti precedenti (ovvero la positiva conclusione della Conferenza dei servizi sul progetto e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera). I giudici amministrativi hanno ritenuto di dover accogliere tale questione preliminare. In sentenza, infatti, si legge: “dalla stessa prospettazione dei ricorrenti, emerge chiaramente che le critiche mosse (tutte riconducibili alla scelta in sé di costruire l’opera ed al rispetto in fase esecutiva del progetto approvato) attengono ai provvedimenti con i quali è stato deliberato e localizzato l’intervento, adottati in tempi risalenti e non impugnati dai ricorrenti (…) non vi è dubbio che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente gli atti da ultimo richiamati che, alla luce del tenore dei motivi proposti in questo giudizio, rappresentavano i provvedimenti realmente lesivi dei loro interessi. Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dai ricorrenti”. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Cesidio Vano
