Alvito – Il pasticciaccio brutto dei lavori alla Scuola elementare: a rischio finanziamenti del PNRR per 1,7 milioni

Cesidio Vano
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(di Cesidio Vano) Atti pasticciati, un disciplinare di gara che cita normativa abrogata, articoli di legge richiamati un po’ a caso e forse anche una buona dose di leggerezza. Sta di fatto che il Tar del Lazio ha annullato l’esito della gara di affidamento dei lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e miglioramento sismico dell’edificio Scolastico “D. Santoro” che ospita le scuole elementari e l’asilo nido comunale. In ballo ci sono 1,2 milioni di euro finanziati tramite Pnrr, che ora sono a rischio.

L’appalto era stato gestito dalla Centrale unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valle di Comino” (Cuc) di cui Alvito fa parte, mentre gli atti di gara erano stati predisposti dell’Ufficio tecnico comunale. A rivolgersi ai giudici amministrativi è stata la società Procoge S.r.l., esclusa dalla gara nonostante avesse fatto l’offerta economicamente più conveniente (13,17% di sconto), poiché aveva indicato nella busta contenete i dati tecniche anche l’offerta economica, che secondo Comune e Cuc, doveva invece essere rivelata a parte. La procedura scelta, infatti, era una negoziazione telematica “a 10 operatori”, senza bando, con criterio di aggiudicazione offerta al prezzo più basso. Le ditte partecipanti avrebbero dovuto presentare due “buste” una per dimostrare il possesso dei requisiti amministrativi per effettuare i lavori e una contenete l’offerta economica proposta (percentuale di ribasso sulla somma messa a gara di circa 1,2 milioni di euro). Il disciplinare prevedeva tassativamente che nel ‘modulo’ per le dimostrare le capacità tecnico-amministrativa non doveva essere ‘anticipata’ l’offerta economica. Ciò nonostante (sic!), lo stesso modulo conteneva un apposito spazio in cui alla ditta concorrente si chiedeva l’indicazione dell’offerta economica! La Cuc ha chiarito, in corso di gara, che si trattava di un refuso e ha chiesto ai partecipanti di barrare quello spazio e di non scrivervi nulla. La Procoge ha invece compilato anche quel campo, finendo però esclusa. Decisione contro cui ha proposto ricorso al Tar. La sentenza di primo grado è arrivata lunedì scorso: l’esclusione della Procoge è illegittima e la Commissione di gara deve rivedere il tutto, tenendo presente anche l’offerta della ditta erroneamente esclusa. A scorrere le 13 pagine della decisione, si capisce la confusione generata da più parti: da un lato l’ufficio comunale che ha redatto il disciplinare di gara, facendo riferimento a norme contenute nel vecchio codice dei contratti pubblici, abrogato lo scorso mese di aprile (e ancora valido solo per gli avvisi, bandi e gare già avviate prima dell’abrogazione) mentre – dice il Tar – la gara si è svolta nel periodo di vigenza del nuovo Codice, varato nel marzo 2023. Tra le norme richiamate dal disciplinare anche quelle che prevedevano come “l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta economica”, costituisce causa di esclusione” e “nel caso vi sia all’interno della Busta Amministrativa, elementi o riferimenti ad aspetti economici riguardante l’offerta, gli operatori economici verranno esclusi dalla procedura di gara”. Norme che hanno messo fuori gioco l’offerta della Procoge, ma che il Tar ha chiarito essere nulle e dunque non apposte e prive di effetto. Questo anche perché gli articoli di legge richiamanti a sostegno di tale decisone non trovano riscontro nello stesso decreto citato. I giudici hanno chiarito oltremodo che: “il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non deve essere inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica”. Nel Caso specifico, però, la Commissione di gara non era chiamata a fare alcuna valutazione delle offerte ma semplicemente a indicare quella più vantaggiosa (ovvero il maggior sconto sul prezzo a base di gara), quindi per i giudici – al di là che era lo stesso modulo della busta amministrativa ad invitare la ditta partecipante ad ‘anticipare’ l’offerta economica -, in nessun modo tale anticipazione, avrebbe potuto condizionare la commissione, la quale nulla di discrezionale doveva e poteva fare al riguardo. Da qui l’accoglimento del ricorso.
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