(di Cesidio Vano) “La legge con cui il Consiglio regionale del Lazio ha deciso di abolire gli Egato dei rifiuti è incostituzionale, poiché vìola diversi articoli della Carta”. L’avvocato Francesco Scalia, che ha assunto la difesa dell’Egato dei rifiuti di Frosinone (l’unico come noto costituito nel Lazio e rinominato Egaf) ha avanzato presso il Tar di Roma una questione di costituzionalità della legge regionale del Lazio n.19/2023 recante appunto “Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).
Dopodomani, 6 dicembre, infatti, la quinta sezione del Tar di Roma dovrebbe discutere il ricorso presentato dal Comune di Fiuggi contro la delibera regionale che, fissando le quote di rappresentanza di ogni comune, aveva dato il via alla costituzione dell’Egato dei rifiuti ciociaro. L’Egaf, con l’atto depositato lo scorso 1° dicembre, insiste inoltre nel manifestare interesse affinché la causa venga discussa – nonostante l’emanazione di una legge regionale che ha abolito la normativa alla base della costituzione degli Egato dei rifiuti – sostenendo che “L’ente è tuttora in piena funzione, presieduto, a norma dell’art. 6, comma 4, dello Statuto, dal componente più giovane del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Regione non ha ancora posto in liquidazione l’Ente, né ha nominato il Commissario straordinario. E comunque, è in ogni caso interesse di Egaf ottenere il rigetto del ricorso per non vedere travolta l’intera attività svolta e lo stesso bilancio di previsione per il 2023, con ripercussioni anche sulla futura liquidazione”. E, detto per inciso, l’Egaf è tanto ‘vivo’ da aver convocato, per il prossimo 23 gennaio 2024, i sindaci per la verifica degli equilibri e l’assestamento di bilancio 2023 e l’approvazione del bilancio di previsione 2024. Le ragioni poste alla base dell’istanza di incostituzionalità della Legge regionale che cancella gli Egato sono articolate in due punti: prima di tutto, viene contestata la violazione l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e, quale norma interposta, l’art. 201 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “tale norma del Codice dell’ambiente – si legge nell’atto depositato al Tar -, infatti, ha imposto alle Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, 3 prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito. Ciò ha fatto la Regione Lazio, sia pure in enorme ritardo, con la L.R. n. 14/2022. L’abrogazione tout court di tale legge regionale ridonda, pertanto, in violazione dell’art. 201 cit., norma con cui il legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., ha definito le modalità di gestione integrata dei rifiuti”. Inoltre, verrebbe violato dalla legge regionale anche l’art. 3 della Costituzione: “per l’assoluta irragionevolezza della legge regionale e per la violazione del principio di proporzionalità. La Regione indica nella «necessità di procedere all’aggiornamento e alla revisione del Piano regionale di gestione dei rifiuti» la ragione dell’abrogazione della L.R. n. 14/2022. Se non che la pianificazione regionale dei rifiuti presuppone (e non è un presupposto) l’istituzione delle Autorità d’ambito (…) Inoltre, il Piano regionale dei rifiuti – atto amministrativo di carattere programmatico – si pone su un livello diverso e indipendente rispetto alla disciplina legislativa regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. In buona sostanza, la difesa dell’Egaf sostiene che “con la legge regionale di cui si denuncia l’incostituzionalità la Regione persegue il medesimo obiettivo della D.G.R. impugnata. L’interesse di EGAF e dei Comuni dallo stesso rappresentati alla corretta gestione integrata dei rifiuti urbani nel proprio ambito, secondo le indicazioni del legislatore statale, verrebbe definitivamente pregiudicato”. L’avvocato Scalia chiede quindi che all’udienza pubblica, fissata per il 6 dicembre prossimo, la causa venga trattenuta in decisione, senza discussione orale e chiede al Collegio giudicante di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità della L.R. 16 novembre 2023, n. 19 e, comunque, di accogliere integralmente le conclusioni espresse.
