Il Consiglio di stato ha deciso di fissare al prossimo 21 settembre 2023 la trattazione del ricorso in appello presentato da Ato 5 e diversi Comuni della provincia di Frosinone contro la sentenza del Tar di Latina con cui, nel 2017, furono dichiarate nulle la procedura di contestazione, le sanzioni applicate e la dichiarazione di risoluzione in danno del contratto per il servizio idrico integrato tra l’Autorità d’Ambito (Ato 5 Frosinone) e il gestore Acea Ato 5 Spa.
La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo che nei mesi scorsi, passati 5 anni dalla proposizione dell’appello, i giudici di Palazzo Spada, in prossimità della dichiarazione di perenzione del ricorso, hanno invitato le parti in causa e quindi i numerosi Comuni che hanno presentato appello, a far sapere se avessero interesse o meno alla trattazione dell’argomento. Interesse che, a quanto pare – benché in questi anni nessuno abbia sollecitato il prelievo del fascicolo –, è stato manifestato da molti. Dunque, a settembre si tornerà a parlare nelle aule della giustizia amministrativa dei motivi che, nel 2016, avevano convinto la maggioranza dei sindaci dell’Ato 5 a mettere alla porta Acea e chiederle il pagamento di penali per oltre una decina di milioni di euro oltre a un risarcimento per altrettanti milioni, dopo aver contestato al gestore più di una ventina di inadempienze contrattuali, a partire dal mancato pagamento degli oneri concessori ai Comuni, forse l’addebito più serio che – a dirla tutta – continua ancora oggi, con la differenza che il credito vantato dai Municipi è passato, nel frattempo, dai circa 20 milioni lamentati nel 2016 ai quasi 35 milioni computati a quest’anno. Nel 2017, dopo il ricorso di Acea, il Tar di Latina decise di annullare tutti gli atti che avevano condotto alla risoluzione per inadempienza, rilevando che la decisone dei sindaci era in contrasto con l’esito dell’istruttoria condotta dagli uffici dell’Ato5. L’Autorità d’ambito, infatti, dopo aver contestato le inadempienze al gestore e aver ricevuto da questi giustificazioni e controdeduzioni, aveva richiesto a un consulente legale un parere sulla possibilità di poter procedere o meno a ‘stracciare’ il contratto con Acea. Il parere ricevuto concludeva in modo contrario, rilevando che, comunque, il gestore aveva effettuato investimenti e interventi in percentuali molto elevate e, del resto, anche da parte dell’Ato5 con la mancata deliberazione delle tariffe fino al 2012, si erano tenuti comportamenti che avevano impedito ad Acea di svolgere il servizio con un’adeguata sicurezza economica e finanziaria. Anche la relazione dell’allora Segreteria tecnico operativa aveva concluso con l’impossibilità di procedere alla risoluzione contrattuale stante le giustificazioni e i rilievi posti dal gestore e valutato che le rimanenti inadempienze non fossero poi così gravi da ‘reggere’ alla chiusura dell’appalto. I sindaci, però, forti degli addebiti che avevano mosso e sulla furia di comitati, associazioni e cittadini, furono di parere contrario e votarono ugualmente per la risoluzione, senza però contro-argomentare o tentare di smontare le conclusioni a cui erano giunti consulente e uffici. Questa incoerenza è stata rilevata dal Giudice di prime cure, che ha infatti accolto l’impugnativa di Acea, evidenziando come: “Il provvedimento risolutivo risulta contraddittorio in raffronto agli esiti istruttori e del tutto immotivato in ordine al contrario avviso. Esso, dunque, è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, nonché insufficiente istruttoria e motivazione, e in quanto tale vizia il provvedimento sanzionatorio che dà spessore ad addebiti ritenuti in sede istruttoria giustificati o marginali”. Lo stesso Tar ha anche rilevato come “A ridimensionare la valutazione degli addebiti rivolti al gestore, quanto alla loro effettiva incidenza sul servizio, si presta la comparazione di essi con l’attività svolta in termini d’investimenti – nel 2015 oltre il 90% in più dell’anno precedente e, complessivamente, oltre il 5% in più delle previsioni di piano – e di interventi totali (circa diecimila), rispetto ai quali i ritardi figurano in numero limitato e marginale, nonché gli ostacoli all’attivazione del SII nei comuni che non hanno ancora trasferito la gestione o ricusano di trasferirla. Circostanze che hanno indotto il consulente legale interpellato da STO a ritenere le inadempienze del gestore inidonee a giustificare la risoluzione della convenzione, con parere recepito dall’organismo istruttorio”. I togati di Latina, infine, avevano anche annullato le pretese sanzionatorie e risarcitorie avanzate dall’Ato5, rilevando: “la genericità della motivazione in ordine al criterio di determinazione delle penali, il cui procedimento istruttorio, inoltre, non risulta assistito da contraddittorio con il gestore. Il ricorso, quindi, deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati, mentre va respinta la richiesta risarcitoria, non essendo sufficientemente provata la sussistenza e la consistenza di un danno”. Ora tutto sarà riesaminato dal Consiglio di Stato. Cesidio Vano
