Foto pedopornografiche sui social, il Tar conferma sanzioni disciplinari ad ex appuntato delle Fiamme Gialle

Cesidio Vano
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Non riavrà il grado e resta confermata la rimozione dal corpo della Guardia di Finanza. Il Tar di Latina ha respinto il ricorso che un ex appuntato delle Fiamme Gialle ha presentato contro il provvedimento con cui, il Comandante interregionale dell’Italia centrale della Gdf gli ha imposto la sanzione disciplinare “della perdita del grado per rimozione, con contestuale iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza alcun grado”.

Il sottufficiale, che ha operato anche presso stazioni della Ciociaria, diversi anni fa era finito nei guai e sotto processo con l’accusa di aver inviato tramite un noto social media immagini pedopornografiche ad una donna, che lo ha poi denunciato. A seguito dell’inchiesta, in casa dell’appuntato, erano state rinvenute anche altre “immagini ritraenti minori nudi in atteggiamenti pornografici”. Alla vicenda avevano fatto seguito due procedimenti penali e si erano scoperte anche una serie di altre denunce presentate in varie procure, riconducili allo spesso profilo social poi ricollegato dagli inquirenti allo stesso finanziere. Quei processi, però, si erano conclusi, senza alcuna condanna, con sentenze di non luogo a procedere, per essersi nel frattempo i reati estinti per prescrizione. Da qui il ricorso al Tribunale regionale di Latina avanzato dall’ex appuntato, intenzionato a riavere il suo grado e, benché in congedo, anche il ricollocamento nel corpo della Guardia di Finanza. I giudici pontini hanno però confermato il provvedimento disciplinare e spiegato che il Comandante regionale della Guardia di finanza del Lazio “ha ordinato un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente (…) l’istruttoria si è conclusa con il rapporto finale (…), con cui è stato proposto il deferimento al giudizio della commissione di disciplina. In esito alle controdeduzioni fatte pervenire, il Comandante regionale del Lazio ha ordinato la convocazione della commissione di disciplina, la quale ha espresso il giudizio di non meritevolezza a conservare il grado in suo possesso. In relazione a ciò, il Comandante interregionale dell’Italia centrale, ritenendo ampiamente accertate le responsabilità sulla base delle conversazioni Social avute tra l’appuntato e la querelante, oltre che degli accertamenti tecnici eseguiti dalla polizia giudiziaria, ha concluso che egli, con le sue azioni, abbia arrecato gravissimo nocumento all’immagine ed al prestigio del Corpo, nonché all’interesse pubblico, venendo meno ai doveri di fedeltà, realtà e rettitudine assunti con il giuramento, ciò tenuto anche conto delle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza rivestite al momento dei fatti. Pertanto ha disposto nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione e la conseguente iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano”. Il Tar ha anche ricordato che “in merito alla rilevanza disciplinare dei fatti emergenti dal fascicolo penale, si premette che (…), quando ricorre una causa di estinzione del reato ‘ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta’. Tale circostanza non si è verificata nella vicenda che ci occupa, dal momento che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione. Conseguentemente, appare del tutto legittima la decisione di instaurare un procedimento disciplinare con riferimento a fatti che, pur acquisiti in sede penale, sono stati in autonomia apprezzati nella loro consistenza qualitativa e quantitativa”. Il giudici amministrativi hanno respinto il ricorso e condannato l’ex appuntato pagare le spese del giudizio liquidate in 2.500 euro. Cesidio Vano
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