Una circostanza curiosità, una notizia ormai diventata virale, che rimbalza di blog in blog, sui social e nei migliori studi televisivi.
La II sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1712 depositata il 17 gennaio 2022, ha stabilito che il reato di rapina è aggravato nel caso in cui chi lo commette indossi la mascherina, anche se questa è considerata un presidio sanitario obbligatorio: l’applicazione dell’aggravante è appunto relativa al travisamento del volto. Nello specifico “il camuffamento del volto per aver indossato la mascherina è comunque collegato alla commissione del delitto e utile a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto”. Per la Suprema Corte, inoltre, “è corretta l’applicazione dell’aggravante dal momento che il nesso di occasionalità necessaria della rapina effettuata indossando la mascherina esclude la possibilità di ritenere quest’ultima condotta alla stregua di mero adempimento del dovere”. Così un ladro, condannato sia in primo che in secondo grado per rapina, si è visto respingere il ricorso, provocatorio, che aveva presentato «Io rispetto la legge, la mascherina è obbligatoria». L’istanza presentata dal malvivente faceva leva proprio sulla misura preventiva dovuta all’emergenza Covid, non avrebbe potuto compiere la rapina senza la mascherina “essendo quest’ultima imposta per legge”. In pratica, secondo l’autore del reato, si sarebbe trattato di un comportamento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. E dunque, il travisamento del volto, reso necessario dalla mascherina obbligatoria, non avrebbe potuto costituire un’aggravante al reato di rapina. Sara Pacitto
