Anagni – Biodigestore ed ambiente, possibile ricorso al Difensore Civico

Ettore Cesaritti
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Tra gli interventi più apprezzati a difesa del territorio, viene ormai citato quello del dott. Andrea Fiorito, il quale ha sviscerato la enorme mole di documenti traendone e rivelando elementi imprevedibili.

Un fatto eclatante, che potrebbe far crollare il castello di carte montato dai professionisti e dai sostenitori dell’impianto contro il quale è stata avviata anche una raccolta di firme, proviene da atti ufficiali, esattamente il BUR (bollettino ufficiale della regione Lazio) n. 29 in data 20.10.1975. Ebbene, in occasione dell’adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Anagni, viene specificato che: “… per quanto riguarda le categorie di industrie che possono insediarsi nell’agglomerato, si sottolinea che il consiglio regionale del Lazio in sede di approvazione del PRG dell’ASI le ha circoscritte soltanto alle “Industrie medio-leggere ad alto livello tecnologico e non nocive”, prescrivendo, inoltre, l’attuazione di altri accorgimenti per attenuare i possibili effetti negativi dell’agglomerato industriale sulle aree circostanti. Che in relazione alle sfavorevoli condizioni climatiche e alla conformazione orografica della zona si ritiene opportuno ribadire in questa sede, il divieto espresso dal Consiglio regionale per le industrie nocive, ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 1966 n. 615, ciò in quanto il piano regolatore generale di Anagni ammette implicitamente l’insediamento di industrie nocive sia nelle zone industriali che in quelle artigianali. Che è necessario, pertanto, prescrivere che in sede di formazione del piano particolareggiato dell’ASI venga esplicitamente vietato l’insediamento, nell’ambito dell’agglomerato stesso, delle industrie classificate insalubri di prima classe dal decreto del 12 febbraio 1971 del Ministero della Sanità, prescrivendo per gli stabilimenti eventualmente esistenti l’attuazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 126 e 127 del RD 27 luglio 1934 n. 1265. Che per le industrie insalubri di seconda classe, secondo il citato DM del 12 febbraio 1971, dovranno essere presi opportuni provvedimenti atti ad impedire qualsiasi forma di inquinamento”. Se ancora valide, e non può essere altrimenti, le regole stabilite dalla regione non solo eliminerebbero ogni dubbio, ma farebbero deflagrare anche una serie di altre situazioni avviate da alcuni. Non si esclude il ricorso al dott. Marino Fardelli, neo difensore Civico Regionale. Jackal
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