(di Anna Ammanniti) Da venerdì 6 agosto il Green Pass, disposto dal Governo con il decreto approvato lo scorso 22 luglio, diventerà obbligatorio per consumare al tavolo in ristoranti e bar al chiuso.

Sarà inoltre obbligatorio possedere il Green Pass per accedere a musei e mostre, assistere a spettacoli aperti al pubblico, concerti, eventi e competizioni sportive, per partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi, con eccezione dei centri educativi per l’infanzia e centri estivi, per partecipare a feste, ricevimenti e concorsi pubblici, per accedere a sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, per entrare in centri benessere e strutture sportive al chiuso, quali palestre, piscine, campi per sport da squadra e centri termali, per accedere a strutture sanitarie e RSA, per entrare in parchi tematici e di divertimento, per partecipare a fiere, sagre , convegni e congressi. Il Governo sta valutando anche la possibilità di estendere l’obbligo del Green Pass ai trasporti e al personale scolastico, ai docenti e studenti universitari. La Certificazione Verde non è obbligatoria negli hotel e nei B&B salvo che all’interno non abbiano un centro benessere.
Dal 6 agosto scatteranno quindi i controlli dei Green Pass dei clienti che consumeranno seduti al tavolo all’interno del bar, di una pizzeria, di un ristorante, di un locale. Questa regola vale in zona bianca, gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività sono consentite e alle condizioni previste per le singole zone. Il ristoratore o un addetto predisposto dallo stesso titolare del ristorante/bar sarà all’ingresso del locale, munito di tablet o smartphone. Il Green pass viene verificato attraverso l’app VerificaC19
, che deve essere scaricata sul dispositivo. Non occorre avere una sim e nemmeno essere collegati ad una rete wi-fi. Il sistema funziona senza una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali. I clienti devono mostrare un documento di identità. Servirà a chi controlla per verificare che i dati presenti sul Green pass siano corretti.
Il ristoratore, tramite l’app VerificaC19, cliccando su “Avvia scansione” deve inquadrare il QR code del cliente. Il responso è immediato. Se il codice risulta corretto, appare il messaggio “Certificazione valida” con una spunta verde. Al di sotto, sono riportati nome, cognome e data di nascita collegata a quel Green Pass.
Per il consumo all’esterno e anche al bancone di bar, prendere per esempio un caffè restando al bancone non è obbligatorio mostrare il Green Pass. Chi non possiede il Green Pass significa che non è ancora stato vaccinato, non è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi oppure è sprovvisto di un tampone con esito negativo effettuato nelle precedenti 48 ore. In questi casi il cliente può entrare per consumare al banco, usufruire dei servizi e pagare alla cassa. Non gli sarà dunque consentito di consumare al tavolo, salvo questo non si trovi all’aperto. P
er chi cerca di accedere nei locali dove è obbligatorio il certificato senza il Green Pass sono previste multe fino a 400 euro. Per i gestori negligenti è prevista la chiusura dell’attività da uno a dieci giorni.
Le faq della Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Il cliente che consuma all’aperto o al banco può transitare all’interno del ristorante per usufruire dei servizi igienici, senza verifica del Green Pass? Lo stesso vale anche per il cliente che entra per un ordine d’asporto?
Sì, il tenore letterale della disposizione di cui al nuovo art. 9 bis, comma 1, lett. a)del “Riaperture” (introdotto con l’art. 3 del D.L. n. 105/2021), a partire dal 6 agosto p.v. prevede il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi di ristorazioni “per il consumo al tavolo al chiuso”. È, quindi, ragionevole ritenere che l’obbligo del green pass non sia applicabile in tutti quei casi in cui l’ingresso ai locali non sia preordinato ad effettuare il consumo al tavolo. È questo il caso del cliente che, pur consumando nei tavoli all’esterno, abbia necessità di usufruire dei servizi igienici all’interno del locale. Lo stesso si dica per il cliente che faccia ingresso nel locale al solo fine di effettuare (o ritirare) un ordine per l’asporto.
Secondo la nuova normativa, il green pass è richiesto anche ai bambini?
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, l’obbligo del green pass per accedere ai tavoli al chiuso di un esercizio di ristorazione, e alle altre attività espressamente indicate dalla norma, non trova applicazione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, vale a dire, allo stato, per tutti i bambini sotto i 12 anni.
In quali casi vengono rilasciate le certificazioni verdi?
Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinato dall’art. 9 del “Riaperture”, così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021. In particolare, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni
- l’avvenuta vaccinazione, con validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinazione, ma che può essere rilasciata anche:
– contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
– dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
- la guarigione dal SARS-CoV-2, con validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
- l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
Sono previste esclusioni dall’obbligo relativo al possesso del green pass per particolari categorie?
Oltre ai bambini con età inferiore ai 12 anni, l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, prevede una specifica esenzione dall’obbligo del green pass per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità che saranno definite con Circolare del Ministero della Salute. Con apposito DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale tali certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando al contempo la privacy del soggetto che le esibisce. Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, potranno esser utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
Esiste un obbligo di vaccinazione dei dipendenti in capo al datore di lavoro? Il datore di lavoro può accertarsi della vaccinazione dei lavoratori e/o obbligarli a vaccinarsi o ad effettuare tamponi per accedere ai locali del pubblico esercizio?
Gli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente riguardano esclusivamente il rispetto:
– delle disposizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
– delle disposizioni contenute nella circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.
Le predette disposizioni non impongono al datore di lavoro l’obbligo di vaccinazione e/o l’obbligo di tampone dei dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Occorre ricordare che allo stato il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione.
Anna Ammanniti