Piedimonte S. G. – Impianto di rifiuti organici: sarà il Tar a dirimere la controversia

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Accolte le ragioni delle venticinque imprese agricole  che si oppongono  all’impianto di compostaggio  a Piedimonte San Germano difese dall’avv. Massimo Di Sotto. Soddisfazione del loro portavoce e consigliere comunale avvocato Gioacchino Ferdinandi.

E’ di questi giorni la pronuncia con cui il Presidente  del TAR del Lazio  ha respinto le eccezioni   con cui la ARES  intendeva spostare su Roma  il ricorso proposto da  oltre venti imprese agricole contro la determina regionale che  ha autorizzato l’impianto di compostaggio della società in località Ruscito .

Le ragioni sollevate dalla ARES erano:

  1. Il provvedimento impugnato eseguiva  una  sentenza del TAR di Roma e quindi, secondo  le regole dell’ottemperanza doveva essere esaminata dalla sede di Roma;
  2. Il provvedimento è della Regione Lazio che ha sede ha Roma.

Il Presidente del TAR del Lazio , cui il Presidente di Latina aveva rimesso gli atti per la decisione, ha rigettato le eccezioni di ARES accogliendo quelle dei ricorrenti  così statuendo : “ il ricorso proposto  non costituisce  ricorso di ottemperanza  e che il provvedimento  impugnato esplica i suoi effetti diretti limitatamente all’ambito territoriale della sezione staccata di latina””.

 Gioacchino Ferdinandi, promotore dell’iniziativa tra gli altri imprenditori della zona  ha così commentato: “Il TAR ha condiviso  le nostre ragioni  in ordine alla competenza di Latina, siamo fiduciosi  che anche nel merito riusciremo a dimostra l’illegittimità del’Autorizzazione concessa ad ARES. Il primo round è stato vinto  dal territorio di Piedimonte che, prima di tutto , intendiamo difendere e migliorare”.

Sentito sul punto l’avv. Massimo Di Sotto ha spiegato : “ La conferma   del  Foro di Latina, scelto in ricorso,  conferma il  fatto che il provvedimento regionale può  e deve essere esaminato per profili autonomi e non come mera esecuzione  della sentenza del TAR , contrariamente alla  tesi  avversaria  secondo cui l’autorizzazione   impugnata sarebbe  quasi un atto dovuto” .

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