Provincia – Riallaccio dei contatori: i sindaci hanno le mani legate

catcst
2 MIn Lettura
“Il Tar di Latina ha deciso: il sindaco non può ordinare al gestore del servizio idrico il riallaccio dei contatori agli utenti morosi” è quello che emerge in comunicato stampa di Acea Ato5 Spa.

<Il Tar di Latina, all’esito dell’udienza dell’8 ottobre scorso, ha accolto i ricorsi promossi da Acea Ato 5 spa – si legge nella nota – per l’annullamento delle ordinanze sindacali emesse dai Sindaci dei Comuni di Torrice, Cassino e Alatri per il riallaccio dei contatori di cinque utenti morosi, e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati. In tutte e cinque le sentenze, al di là delle singole peculiarità, i giudici – continua la nota – hanno ribadito un concetto chiave: il sindaco non può adottare un’ordinanza sindacale per imporre al gestore del SII il ripristino dell’utenza privata distaccata per morosità in quanto estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra Acea Ato 5 s.p.a. ed il singolo utente. Nello specifico si legge sulla sentenza: “Il Sindaco non può intervenire con l’ordinanza prevista dall’art. 50, comma 5, T.U.E.L. a vietare al gestore del servizio idrico l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale” e, pertanto, che “all’Autorità comunale non può essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il destinatario della fornitura idrica, ed in ordine al suo sviluppo contrattuale”. Dall’annullamento delle ordinanze impugnate ne consegue il diritto del gestore di provvedere al distacco dell’utenza nei casi di morosità>.
TAGGED:
Condividi questo articolo
Nessun commento