“Legittima la sostituzione del contatore e l’applicazione della quota di nolo: il Giudice di Pace di Anagni respinge il ricorso di un cittadino contro Acea Ato5 spa e lo condanna a pagare 500 euro di spese processuali”. E’ quello che emerge in un comunicato stampa di Acea Ato 5.
<Legittima la sostituzione del contatore – si legge nel comunicato – e non dovuta la restituzione di somme per il nolo: il Giudice di Pace di Anagni Ornella Bonanni, con la sentenza numero 74/2015, a confermare ancora una volta la correttezza dell’operato del Gestore del servizio idrico in provincia di Frosinone, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino contro Acea Ato 5 che, tra le altre cose, chiedeva di dichiarare illegittima la sostituzione del contatore di casa, da parte dei tecnici di Acea, avvenuta in sua assenza, nonché la restituzione degli importi di nolo contatore e manutenzione addebitati negli ultimi cinque anni (quantificati in 100 euro). Le richieste dell’uomo in realtà erano anche più articolate visto che egli contestava anche l’addebito degli importi in fattura (perché a suo dire calcolati con una tariffa più alta rispetto a quella prevista con aumento del 40% senza avvisi di cambio) e dunque la restituzione di 500 euro come maggiore somma illegittimamente riscossa dalla società. L’uomo chiedeva quindi di condannare Acea Ato 5 al pagamento di una somma pari a 30 euro per il contatore di proprietà a suo avviso illegittimamente sostituito e di obbligarla alla restituzione degli importi di nolo contatore e manutenzione addebitate negli ultimi cinque anni. Non solo: l’ultima istanza era quella di annullare la fattura relativa al periodo di sostituzione del vecchio contatore, avvenuta nel luglio del 2010, senza che il proprietario fosse presente, perché impossibilitato a verificare la correttezza degli importi addebitati. Acea Ato5, difesa dagli avvocati Pasquale Cristiano e Giusi Caminiti, dal canto suo, in primis ha dimostrato la legittimità della tariffa, facendo riferimento alla delibera CIPE 117/2008 (valevole fino alla fine del regime transitorio del 31.12.2010, poi prorogato fino al 2011), e a una sentenza della Corte di Cassazione (la 9670/2009) in ordine alla legittimità del minimo impegnato. Poi ha altresì dimostrato la legittimità della sostituzione unilaterale del contatore, così come del resto previsto dall’articolo 14 del regolamento idrico. Il giudice dunque ha respinto tutte le diverse istanze dell’uomo, compresa la domanda di rimborso della voce “nolo contatore” e quella di risarcimento della fattura relativa al periodo intercorso durante la sostituzione del contatore perché l’utente non ha saputo dimostrare un consumo diverso rispetto al consumo storico. Non solo, per l’uomo oltre al danno la beffa: il giudice, oltre a rigettare tutte le richieste, l’ha anche condannato al pagamento delle spese di giudizio, 500 euro, oltre a spese generali, IVA, ecc. Tutto ciò a dimostrare di quanto – conclude il comunicato – non sempre sia opportuno ed economico per l’utente avviare liti e contenziosi legali, specie se, come nel caso in questione, oggetto del contendere sono somme relativamente modeste. Acea Ato5 in tal senso rinnova la propria disponibilità a venire incontro al cittadino – utente per cercare, tramite i propri funzionari, di chiarire tutto ciò che in fattura dovesse risultare oscuro ed, eventualmente, di concordare insieme piani di rateizzazione per il pagamento di quando dovuto>.
