Lavoro – “Quattro lavoratori stabili al prezzo di 3 precari”

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IL Jobs Act e la Legge di Stabilità aprono la stagione dei saldi nel mercato del lavoro. Dopo una lunga fase di malsana sospensione delle aspettative, il mercato del lavoro può tornare protagonista con nuove regole. Il  decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) è ancora all’esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, tuttavia dallo scorso 1° gennaio sono in vigore gli incentivi alla instaurazione di rapporti di lavoro stabili. Certo le sole regole non sono gestanti di nuovi posti di lavoro, ma fungono da attivatrici dell’occupabilità delle persone. La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) al comma 118, prevede: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”. Bisogna accogliere con positività l’esonero contributivo per incentivare le nuove assunzioni a tempo indeterminato, a cui va, peraltro, sommata la deduzione Irap. Il  contratto a tempo indeterminato, promosso a forma comune di ingresso al lavoro, diviene più conveniente, per le imprese, rispetto alle altre tipologie contrattuali, sia con riguardo agli oneri diretti (retributivi, contributivi e fiscali) sia con riguardo a quelli indiretti (flessibilità della prestazione, conflittualità e contenzioso). Risulta molto conveniente anche rispetto a forme elusive come le finte co.co.pro. e quindi si dovrebbe verificare uno spostamento di preferenze dei datori di lavoro da contratti meno tutelati a contratti più tutelati, con la prerogativa per l’azienda di abbattere il cuneo fiscale fino al 30%; infatti l’esonero dei contributi previdenziali a favore del datore di lavoro può raggiungere la quota massima di 8.060 euro annui per tre anni, per ciascun lavoratore.  Può essere utilizzato per le sole nuove assunzioni, con un regime di tutele crescenti, in relazione alla anzianità di servizio, con specifico riguardo alla fase di cessazione del rapporto di lavoro. Sono escluse le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato e quelle per cui sia già stato goduto il beneficio, nonché le assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge. L’incentivo spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, entro precisi limiti finanziari in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono contemporaneamente cancellati i benefici contributivi volti a favorire le assunzioni di disoccupati di lunga durata di cui di cui all’articolo 8, comma 9, della legge n. 407/90, per le quali sarà operativo il nuovo incentivo. La norma è finanziata con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione che risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.   SINTESI ESONERO CONTRIBUTIVO
Datori di Lavoro La generalità dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, esclusi i datori di lavoro agricoli, con limitazione, secondo l’ordine cronologico delle istanze, in caso di risorse insufficienti. 
Assunzione di Lavoratori Solo per i nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Rimangono in ogni caso esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. 
Quali benefici L’esonero contributivo riguarda i soli contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e interessa un arco temporale massimo di 36 mesi per un importo complessivamente non superiore nel massimo a 8.060 euro su base annua. In ogni caso l’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail. 
Status del Lavoratori L’esonero contributivo non spetta se:– il lavoratore è stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro;– il lavoratore è stato occupato dallo stesso datore di lavoro o da società controllate o collegate in un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei mesi da ottobre a dicembre 2014 (vale a dire nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge n. 190/2014);– per il lavoratore per il quale il beneficio è stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Divieto di cumuli L’esonero non è cumulabile con altri incentivi, sgravi, esoneri o riduzioni previsti dalla normativa. 
  Dott.ssa Alessandra Romano Segretario Provinciale CISL
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