Il Tar annulla gli atti della conferenza dei sindaci dell’AATO5 della provincia di Frosinone per la risoluzione del contratto relativo alla gestione del servizio idrico da parte del gestore privato Acea. Parliamo dei provvedimenti del 2016 con cui era stato avviato e poi era stato dato il via libera all’iter per chiudere il capitolo della gestione Acea.
Nonostante i manifesti con cui i sindaci avevano festeggiato la “cacciata” di Acea, ora arriva la doccia gelata dal Tribunale amministrativo di Latina. Dopo l’impugnazione da parte del privato, con la sentenza pubblicata oggi il Tar ha infatti annullato gli atti che avevano dato il là all’iter per la risoluzione. Il tribunale amministrativo riconosce le inadempienze di Acea, ma le collega agli inadempimenti dell’Autorità d’ambito provinciale (composta dai Comuni e strutturata in consulta d’ambito, conferenza dei sindaci e segreteria tecnica Sto). In particolare su approvazione del piano di gestione e adeguamento delle tariffe. “A fronte delle inadempienze del gestore, riscontrate, sussistono inadempimenti degli obblighi convenzionali da parte dell’AATO 5 che hanno influito sulle carenze di gestione e, a volte, ne hanno impedito la regolarità – si legge nella sentenza del Tar – Come i ritardi nell’approvazione del piano di gestione e nell’adeguamento della tariffa, che hanno determinato per Acea deficit di cassa rendendo inattuabile l’obbligo del versamento dei canoni di concessione fino all’adeguamento della tariffa e alla riscossione dei conguagli tariffari.A ridimensionare la valutazione degli addebiti rivolti al gestore, quanto alla loro effettiva incidenza sul servizio, si presta la comparazione di essi con l’attività svolta in termini d’investimenti – nel 2015 oltre il 90% in più dell’anno precedente e, complessivamente, oltre il 5% in più delle previsioni di piano – e di interventi totali (circa diecimila), rispetto ai quali i ritardi figurano in numero limitato e marginale, nonché gli ostacoli all’attivazione del SII nei comuni che non hanno ancora trasferito la gestione o ricusano di trasferirla“. Il provvedimento per la risoluzione con Acea è per il Tar “viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, nonché insufficiente istruttoria e motivazione, e in quanto tale vizia il provvedimento sanzionatorio che dà spessore ad addebiti ritenuti in sede istruttoria giustificati o marginali”.
Il Tar ha condannato l’Autorità e i Comuni componenti a corrispondere 10mila euro nei confronti di Acea per le spese processuali, mentre ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da Acea. Alessandro Redirossi