Sentenza storica del Tribunale di Roma che condanna l’assicurazione di una struttura ospedaliera del Cassinate a risarcire il danno subito da un degente sebbene una clausola del contratto stipulato con l’ente non lo prevedesse.
In sostanza gli enti ospedalieri stipulano contratti con le compagnie assicurative affinché le stesse, in caso di condanna dell’ente ad un risarcimento economico nei confronti del paziente, possano manlevarle evitando alla pubblica amministrazione ingenti esborsi patrimoniali. Negli ultimi anni, però, è invalsa la consuetudine per le compagnie assicurative di inserire nei contratti anche la cosiddetta clausola “claims made”, con cui si stipula che la richiesta di manleva possa essere accolta solamente in caso di denuncia del sinistro da parte dell’ente ospedaliero durante il periodo assicurato. Ciò però comporta non pochi rischi per le Asl, in quanto un danneggiato, in caso di presunta malasanità, potrebbe citare in giudizio medici e struttura sanitaria, fino a 10 anni dopo l’evento lesivo. Si sono dunque verificati molti casi in cui le assicurazioni si sono rifiutate di pagare in quanto sebbene l’evento lesivo si fosse verificato in vigenza della polizza, le richieste di risarcimento erano pervenute molto tempo dopo la scadenza del contratto stipulato. La sentenza importantissima del Tribunale di Roma ha invece accolto la tesi della struttura sanitaria del Cassinate, difesa dall’Avv. Sandro Salera, che ha mirato a dimostrare che la clausola escludente la garanzia per un evento dannoso il cui risarcimento sia richiesto dopo la scadenza della polizza, ma verificatosi nella vigenza di essa, è immeritevole di tutela in quanto attribuirebbe alla compagnia un vantaggio ingiusto e sproporzionato, mentre sottoporrebbe gli enti ospedalieri ad una illogica e indeterminata soggezione. Di talché la clausola è stata dichiarata nulla e l’assicurazione sarà costretta a sobbarcarsi, per conto della struttura, le spese del risarcimento per il paziente oltre a quelle legali.
