Tutto ha inizio il 14 aprile alle ore 20.30 quando un uomo chiede l’intervento del 118 perchè il suo amico, il sig. Antonio, sta male. L’ambulanza giunge sul posto con a bordo il solo personale infermieristico. Dopo qualche minuto l’ambulanza va via senza trasferire Antonio in pronto soccorso. Il giorno successivo viene chiesto di nuovo l’intervento del 118. L’equipaggio trova l’uomo in gravi condizioni e lo trasferisce al SS. Trinità. Lì i medici riscontrano una gravissima emorragia cerebrale in corso e predispongono l’immediato trasferimento al Policlinico di Tor Vergata di Roma dove viene sottoposto ad intervento chirurgico urgente. Morirà il 24 maggio nella Nuova Clinica Latina di Roma. (r.p.)
E’ così che l’ex moglie e la figlia decidono di affidarsi a dei legali, gli avvocati Carlo Coratti ed Emanuele Forte, per denunciare presso la Procura della Repubblica di Cassino “chiunque – si legge nella querela -, anche in concorso, si sia reso reso responsabile del reato di omicidio colposo”. Questo perchè, secondo i legali, “è oltremodo evidente la responsabilità del personale dell’ARES 118 per colpa grave, derivante dall’imprudenza, imperizia e negligenza manifestate dallo stesso personale nel corso dell’intervento eseguito in data 14.04.2015, laddove, in presenza di evidenti ed univoci sintomi di una gravissima patologia in corso accertata il giorno seguente, 15.04.2015, e dal quale è successivamente scaturito il decesso del medesimo, omettevano di disporne l’immediato trasferimento presso il Pronto Soccorso, al fine di consentire ogni tempestivo intervento volto a scongiurare i nefasti effetti che il mancato soccorso ha inevitabilmente provocato. E’ chiaro ed incontrovertibile che l’unico modo per scongiurare la morte di una persona affetta da emorragia cerebrale in corso, è quello di diagnosticarne la patologia tempestivamente e di intervenire nel più breve tempo possibile. E’ altrettanto evidente che la patologia che ha causato la morte ed accertata in data 15.04.2015, era già in corso la sera del 14.04.2015, giorno del primo intervento del personale del 118, e che la sintomatologia manifestata nel corso del primo intervento, sarebbe stata correttamente e tempestivamente diagnosticata, così come avvenuto in data 15.04.2015, qualora il medesimo sig. Antonio fosse stato condotto presso il Pronto Soccorso. A tal proposito, corre l’obbligo di sottolineare lo stato di necessità, non compreso dal personale del 118 intervenuto in data 14.04.2015, che avrebbe dovuto imporre allo stesso personale di trasferire Antonio presso il Pronto Soccorso al fine di diagnosticare tempestivamente la gravissima patologia, causa del decesso del medesimo, anche nel caso in cui Antonio non avesse prestato il consenso alle cure. Infatti, secondo la migliore giurisprudenza, sono coperti dallo stato di necessità trattamenti che, seppur non caratterizzati da una assoluta emergenza clinica, tali sono destinati a diventare nel breve o brevissimo periodo, nel senso che se non eseguiti secondo un codice d’urgenza o media urgenza essi sono destinati a diventare urgenti ed improcrastinabili nell’immediato futuro del paziente. Lo stato di necessità consente di superare la mancanza del consenso informato del paziente, e impone al medico (peraltro assente nel primo intervento del 14.04.2015) di eseguire sul paziente e per il paziente ogni trattamento sanitario utile e necessario, in modo tempestivo e adeguato, secondo la migliore scienza ed esperienza medica“. Insomma si dovrà accertare se la condotta del 118 possa aver influito sul decesso del sig. Antonio ed anche per questo i legali hanno chiesto l’acquisizione del cartellino e scheda di soccorso del 14.04.2015; cartellino e scheda di soccorso del 15.04.2015; trascrizioni delle registrazioni delle richieste d’intervento del 118 del 14.04.2015 e del 15.04.2015; cartella clinica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora; cartella clinica del Policlinico di Tor Vergata; cartella clinica della Nuova Clinica Latina di Roma. Roberta Pugliesi
