(di Cesidio Vano) Il Consiglio di stato dà via libera all’affidamento dell’appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico, nell’edificio Scolastico ‘D. Santoro’ di Alvito.
Ieri, i giudici amministrativi d’appello hanno, infatti, accolto il ricorso avverso la sentenza del TAR Lazio – Sez. Latina, con la quale era stata annullata l’esclusione della ditta Procoge di Atina, dal bando per l’aggiudicazione dei lavori detti. La vicenda (leggi qui e qui), nasce da un finanziamento conseguito dal Comune di Alvito nell’ambito del “PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con il quale veniva appunto finanziata la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio Scolastico D. Santoro”. Per l’espletamento della procedura di gara, il Comune di Alvito si affidava, alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Valle di Comino. La commissione giudicatrice, terminata la fase di verifica amministrativa, decideva di escludere dalla gara la società Procoge srl, per una irregolarità relativa all’aver inserito l’indicazione dell’offerta economica nella busta che doveva contenere solo i documenti amministrativi relativi al bando, sebbene il bando fosse stato chiaro nel prevedere che le due offerte andassero inserite in buste differenti, pena appunto l’esclusione dalla gara. La Procoge srl si era rivolta al Tar Latina che aveva accolto il ricorso e riammesso la ditta alla gara, ritenendo che il bando non potesse prevedere altre clausole di esclusione oltre quelle indicate tassativamente nell’articolo 10 del Codice dei contratti, ritenute tassative, e tra le quali non vi era l’obbligo di tenere distinte le due offerte: quella tecnica e quella economica. Il Consiglio di Stato, tuttavia, non è stato dello stesso avviso, ritenendo che la tassatività prevista dal Codice sia relativa solo alle indicazioni al riguardo date dalla direttiva europea sul punto; che lo stesso codice, al contrario, introduce in altri articoli cause di esclusione, e che proprio il medesimo codice prevede “la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto”, concludendo che “la tassatività delle cause di esclusione (…) non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale”. Ribaltando, dunque, il verdetto di primo grado: il Consiglio di stato ha decretato la correttezza procedurale applicata dal Comune di Alvito e, soprattutto, dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Valle di Comino, difesa dinanzi al Consiglio di Stato dall’avvocato Fabiano Cedrone. “È una vittoria di cui andiamo orgogliosi – ha detto il presidente dell’Unione dei Comuni della Valle di Comino ,Enrico Pittiglio, Sindaco di San Donato Val di Comino – eravamo convinti della legittimità del nostro operato e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. Qualcuno ci aveva accusato di avere fatto un pasticcio, ma quel qualcuno sarà rimasto deluso. Come sempre abbiamo agito nel rispetto delle regole”. Si chiude, così, una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso gli enti coinvolti, vista la delicatezza della materia dell’edilizia scolastica e il concreto rischio, con l’inutile trascorrere del tempo, della perdita del finanziamento pubblico di qualche milione di euro.
