(di Roberta Pugliesi) Operatrice socio sanitaria diversamente abile dichiarata inidonea a seguito della visita medica finalizzata all’assunzione in un ospedale della capitale. Sentendosi discriminata, rientrando nella categoria protetta, fa ricorso e attraverso il suo legale Tonino Rotondi ribalta il giudizio di idoneità.
È accaduto ad una donna di Sora – T.F. le sue iniziali – che, successivamente alla visita eseguita dal medico del Sant’Andrea di Roma per essere assunta con contratto a tempo determinato con la qualifica di Oss, è stata dichiarata inidonea alla mansione. L’operatrice attraverso il suo legale ha presentato un ricorso contro la decisione dell’ospedale. “A seguito della visita preassuntiva per l’acquisizione del certificato di idoneità fisica all’impiego rilasciato dal medico competente – si legge negli atti -, è risultato che la stessa non fosse idonea a svolgere la mansione di infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari”. Pertanto, ha perso efficacia la nota di assunzione del 4 marzo 2024. Una tegola per la donna. Nel giudizio di inidoneità permanente formulato dal medico non venivano espressamente indicati i motivi ma solo i “rischi” come quello biologico, quello potenziale, mmc ossia ogni operazione di trasporto e spinta, trascinamento di un carico, turni notturni, rischio per terzi. La signora come detto è iscritta alla categoria delle persone invalide civili aspiranti al Collocamento Obbligatorio secondo la legge 68/99. C’è da ricordare che secondo la Cassazione, “il lavoratore, licenziato a seguito dell’accertamento di inidoneità da parte del medico, può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l’accertamento ed al giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio espresso, anche disponendo consulenza tecnica d’ufficio (nella specie il tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore immediatamente dopo l’accertamento di inidoneità senza attendere che trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all’organo di vigilanza”. Alla luce di ciò è apparsa illegittima la nota con cui veniva comunicato il giudizio di inidoneità permanente poiché intervenuta prima che trascorresse il termine di 30 giorni per depositare il ricorso contro il giudizio formulato dal medico competente. Nella stessa nota poi non si fa in alcun modo riferimento alla possibilità di destinare eventualmente la lavoratrice ad altra mansione equivalente o a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. La legge tutela la salute del lavoratore disabile e il suo posto di lavoro che prevale sulla posizione professionale acquisita. Pertanto l’avvocato Rotondi ha chiesto alla Commissione di sottoporre di nuovo la donna ad ulteriori accertamenti sanitari e di revocare il giudizio di inidoneità. La Commissione medica dell’asp Roma 1 del Santo Spirito, accogliendo il ricorso ha ribaltato il giudizio di inidoneità espresso dal medico del Sant’Andrea dichiarando idonea la signora alla mansione di Oss facendo emergere una grave discriminazione nei confronti dell’interessata.
