Colfelice – L’ordinanza per bloccare l’antenna arriva in ritardo: via libera a Vodafone e il Tar condanna il Municipio alle spese

Cesidio Vano
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Il Comune blocca l’antenna, ma è troppo tardi. Il tar da ragione alla Vodafone e condanna il Municipio di Colfelice a 3.000 euro di spese legali oltre oneri. L’ente locale avrebbe dovuto esprimere il suo parere contrario all’intervento prospettato dalla società di telefonica entro 30 giorni dal ricevimento della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ma lo ha fatto solo una volta decorsi i termini. Via libera, quindi dai giudici di Latina all’ammodernamento della stazione radio base già esistente in via Collefosso II, che verrà così potenziato.

La società di telefonica si era rivolta al Giudice amministrativo dopo che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, in riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla ricorrente con pec del 30.3.2022 per lavori di adeguamento tecnologico della stazione radio base presente in Via Collefosso II, ha comunicato che “la richiesta non può essere accolta”, spiegando che era in corso la redazione del Piano comunale per installazione antenne SRB e che sono state date disposizioni all’Ufficio tecnico “affinché nelle more dell’approvazione del Piano non siano rilasciate autorizzazioni per l’installazione di nuove antenne o l’applicazione di nuovi apparati o dispositivi di ampliamento delle antenne esistenti”. La Vodafone ha però lamentato al Tar una serie di violazioni di normativa e soprattutto l’assenza di un rigetto della comunicazione entro i 30 giorni previsti dalla legge. I Giudici, da parte loro, rilevano in sentenza che effettivamente “l’ordinanza impugnata è stata emanata quando oramai era decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda -30/03/2022, pertanto la stessa risulta tardiva rispetto al termine di formazione del titolo per silenzio accoglimento. In ogni caso, a prescindere dalla formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso, il Comune resistente con il provvedimento impugnato ha di fatto illegittimamente sospeso sine die il procedimento amministrativo finalizzato alla implementazione della stazione radio base. Il provvedimento è illegittimo anche perché non tiene in alcuna considerazione l’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni, assimilati a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”. Già a dicembre 2022, il Tar aveva accolto l’istanza sospensiva presentata da Vodafone e ora, con la sentenza di merito, ha provveduto a chiarire come sia evidente “che sulla dichiarazione di inizio attività presentata dalla ricorrente, in mancanza di un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale entro trenta giorni, si sia formato il silenzio assenso che, per espresse disposizioni legislative, equivale a provvedimento di accoglimento. Pertanto, per rimuovere gli effetti del silenzio assenso – secondo costante indirizzo giurisprudenziale – devono essere esperiti i poteri di autotutela, preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento. Va affermata, inoltre, la fondatezza della censura avverso l’unico motivo a sostegno del provvedimento impugnato, che fa riferimento alla esigenza di attendere l’adozione del Piano comunale per l’installazione di antenne SRB. Sul punto, va detto che “l’ordinanza di sospensione dei titoli, già formati o in formazione, per l’abilitazione all’installazione di nuove antenne e impianti di telefonia mobile in attesa dell’adozione di apposita disciplina regolamentare è illegittima, ciò perché una tale ordinanza violerebbe l’esigenza di speditezza propria del settore delle telecomunicazioni recepita dalla normativa nazionale e comunitaria. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza”. Cesidio Vano
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