IL CASO – Multa con l’autovelox, importante sentenza del Tribunale di Frosinone

Cesidio Vano
4 MIn Lettura
Va annullata l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura che non riporti chiaramente la qualifica del funzionario che la firma. Tale omissione, infatti, rappresenta una grave lesione al diritto di difesa del sanzionato. Lo ha stabilito il Tribunale di Frosinone con una sentenza emessa lo scorso 13 settembre e con cui ha accolto le lamentele di un automobilista multato dall’autovelox sulla superstrada Frosinone-Sora.

Il malcapitato, infatti, nel 2019 era stato multato dall’autovelox fisso, gestito dalla polizia locale del Comune di Monte San Giovanni Campano, situato sulla superstrada Frosinone-Sora all’altezza della chilometrica 24 + 120 (direzione Sora). Quattro anni dopo, il Tribunale di Frosinone ha annullato l’ingiunzione di pagamento che era seguita a quel verbale, condannando la Prefettura del capoluogo ciociaro – che aveva emesso l’atto – a pagare le spese legali per oltre 550 euro a fronte di un verbale che, in origine, era stato staccato per 187 euro (spese comprese). Nel tratto di strada “vigilato” dall’autovelox, il limite di velocità è di 90Km/h. L’automobilista sanzionato era transitato a 116 km/h e, tenuto conto della riduzione del 5% prevista dal Codice, era stato multato per un eccesso di 20,20 Km/h: 173 euro di multa e 3 punti via dalla patente. L’automobilista aveva presentato ricorso alla Prefettura di Frosinone, sollevando tutta una serie di censure al verbale redatto dalla polizia locale monticiana, ma la Prefettura aveva respinto le opposizioni e, nel 2020, aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma maggiorata pari a 346,00 euro. L’uomo multato non si era arreso e aveva fatto nuovo ricorso al Giudice di Pace di Frosinone, ma anche in questo caso le sue ragioni erano state respinte dal magistrato che, di converso, aveva convalidato il provvedimento autoritativo della Prefettura. Ancora una volta, l’automobilista – convinto di avere ragione e che nelle carte che si erano accumulate negli anni per questa vicenda ci fosse più di un errore o svista -, tramite l’avvocato Emanuela Toscano, aveva appellato la decisione del Giudice di Pace al Tribunale del capoluogo Ciociaro, elencando ben 15 argomentazioni di nullità del verbale, dell’ingiunzione e della decisione del GdP, chiedendo anche la condanna della Prefettura – che non si è mai costituita in giudizio venendo dichiarata contumace – il risarcimento dei danni causatigli. Il giudice monocratico del tribunale di Frosinone, Stefano Troiani, che ha trattato il caso ha rilevato che, sicuramente, almeno uno degli argomenti portati dall’automobilista multato era da accogliere: cioè l’incertezza sul potere di firma in capo al viceprefetto che aveva sottoscritto l’ingiunzione di pagamento, poiché lo stesso non aveva indicato compiutamente la sua qualifica: ovvero se fosse un viceprefetto vicario o un viceprefetto aggiunto. E c’è differenza: perché nel primo caso si può presumere la presenza di delega a firmate tale tipologia d’atto; mentre nel secondo caso no. E quella specifica in fondo all’atto contestato avrebbe consentito al ricorrente di richiedere o far accertare in fase di giudizio l’esistenza o meno della delega alla firma. “Ciò configura una grave lesione del diritto di difesa – scrive il giudice in sentenza -, risultando taciuta una circostanza essenziale tesa ad accertare l’estensione dei poteri del soggetto firmatario del provvedimento”. Non solo, la mancata costituzione della Prefettura ha impedito anche che tale circostanza potesse essere chiarita nel corso del giudizio. Quindi provvedimento del Giudice di Pace è stato annullato poiché è stato annullato anche il presupposto atto ingiuntivo prefettizio. Nessuna condanna al risarcimento danni per la Prefettura (perché gli stessi non sono stati sufficientemente dimostrati) ma condanna al pagamento delle spese di giustizia: spese, compensi e oneri. Cesidio Vano
Condividi questo articolo
Nessun commento