Tariffe idriche difformi dal metodo tariffario vigente: il Comune di Atina è stato sanzionato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per la gestione del servizio idrico effettuato direttamente in economia nel periodo dal 2012 all’aprile 2018 (poi è subentrata Acea Ato 5).
Il Comune è stato condannato a pagare, entro trenta giorni, 32.900 euro di multa per varie e continuate violazioni alla normativa regolatoria ed alle statuizione della stessa Authority. Soldi da restituire agli utenti Inoltre l’ente dovrà attivarsi presso l’Ato5, entro 120 giorni, per la restituzione ai propri utenti delle somme maggiori incassate, avendo omesso di dare applicazione alla delibera dell’Arera che tagliava di un decimo la tariffa applicata dal 2012 al 2015, decurtazione stabilita come sanzione per il mancato invio alla medesima Authority dei dati necessari a verificare la correttezza delle tariffe applicate. Il Comune, ancora, sarà oggetto di recupero delle somme non versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per la componente tariffaria relativa al “contributo” dovuto per finanziare le agevolazioni sui costi idrici riconosciute alle popolazioni vittime di eventi sismici. Comune sanzionato per le tariffe “ribelli” Il procedimento sanzionatorio era stato avviato nel 2018 ed ha avuto un iter molto lungo e complicato, con il coinvolgimento di diversi enti interessati (Comune, con i consiglieri di minoranza che sono intervenuti autonomamente, Ente d’Ambito dell’Ato5 e Acea Ato5) ed ha partorito una delibera di censura di ben 16 pagine. In particolare, al Comune di Atina è stata contestata una pluralità di violazioni della regolazione del servizio idrico integrato, riconducibile alla regolazione tariffaria, a quella del servizio di misura, a quella della fatturazione della componente tariffaria ‘UI1’, nonché all’adozione della Carta dei servizi. Il Comune, quale gestore del servizio idrico, avrebbe dovuto applicare la normativa Arera a bollette, tariffe, fatturazione e garanzie degli utenti. Invece, Atina ha proseguito negli anni, fino al 2018, con una propria ‘gestione’ autonoma e ‘anarchica’ rispetto alle regole del settore: fatturando “forfettariamente” o mantenendo il minimo impegnato quando non più consentito dalla legge, non applicando la normativa sulla misurazione dell’acqua consumata, non ha applicato le componente tariffari previste, non dotandosi di una carta dei servizi. Nel 2017, gli ispettori di Arera e gli investigatori della Guardia di finanza hanno svolto degli accertamenti presso il Comune di Atina, rilevando le violazioni e facendo scattare la procedura sanzionatoria. Benché Atina, negli anni dal 2012 al 2015 abbia applicato tariffe proprie, molto contenute rispetto a quelle pagate da tutti gli altri utenti gestiti da Acea Ato 5, avrebbe dovuto, in realtà, applicarne di ancora più basse. Moltiplicatore tariffario non applicato Nel 2014, infatti, l’Arera – dopo aver accertato l’inadempienza del Comune di Atina nell’invio dei dati richiesti per la verifica della correttezza delle tariffe applicate – ha stabilito per il Comune della Valcomino, un moltiplicatore tariffario inferiore ad 1 e pari a 0,9. Ovvero Atina avrebbe dovuto applicare, per gli anni 2012-2015, una tariffa pari a quella dell’anno precedente moltiplicata per 0,9, con il risultato che l’acqua sarebbe costata il 10% di meno: la ‘penalizzazione’ inflitta al gestore (il Comune) per il mancato invio dei dati. L’ente avrebbe quindi dovuto ricalcolare e conguagliare agli utenti le somme pagate in più. Tale attività non è stata mai fatta ed ora, con la decisione di Arera, dovrà farla l’Ato 5, tenendo conto – nella prossima predisposizione tariffaria la singolare posizione del comune di Atina, cosa tecnicamente molto complessa. Respinte tutte le tesi difensive del Comune L’Arera ha rigettato tutte le argomentazioni difensive portate dal Comune di Atina e dai consiglieri comunali di minoranza che, nel 2018, hanno chiesto di intervenire autonomamente nel contraddittorio. In sintesi, l’Authority non ha ritenuto motivi di giustificazione: l’aver comunque coperto tutti i costi di gestione con tariffe molto più basse per gli utenti, poiché l’ente era tenuto ad applicare i metodi tariffari vigenti; non essere stato oggetto di alcuna censura o commissariamento da Ato5, Regione e stessa Arera, poiché proprio l’obbligo – disatteso – di applicare un moltiplicatore tariffario pari a 0,9 era la sanzione stabilita dall’Authority per le inadempienze censurate. Inoltre pesano a carico del Comune il non aver voluto installare i contatori, utili anche a rendere consapevoli gli utenti dell’uso che fanno della risorsa idrica e a prevenirne la dispersione e lo spreco, che da solo vale anche a negare l’affermazione dell’ente secondo cui, ad ogni modo, la gestione comunale era condotta con criteri di “efficacia, efficienza ed economicità”. Il Comune potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro 60 giorni davanti al Tar di Milano.
