SPECIALE REGIONALI – Oggi e domani i cittadini del Lazio chiamati al voto: ecco i candidati e tutte le info utili

Irene Mizzoni
19 MIn Lettura
Oggi, domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e domani, lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15, si vota per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale. Gli elettori nel Lazio sono 4.792.596. Nei 378 comuni della regione sono aperte 5.306 sezioni. Cinque i candidati in corsa per la carica di presidente ovvero Sonia Pecorilli, Francesco Rocca, Rosa Rinaldi, Donatella Bianchi, Alessio D’Amato. Viene eletto presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, senza ballottaggio. Ecco tutti i candidati, come si vota e tutte le info utili.

  • ECCO I CANDIDATI
Circoscrizione elettorale di FROSINONE:   Circoscrizione elettorale di LATINA:   Circoscrizione elettorale di RIETI:   Circoscrizione elettorale di ROMA:   Circoscrizione elettorale di VITERBO:      
  • ECCO IL FAC SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE 
 
  • COME SI VOTA
   
  • FAQ PER L’ESERCIZIO DEL VOTO
Domanda: Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto? Risposta: La tessera elettorale si rinnova, su domanda dell’elettore interessato, presso l’ufficio elettorale del comune di residenza (articolo 4, comma 7, del DPR 299/2000). È opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni della votazione o in quelli immediatamente antecedenti. L’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 febbraio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 13 febbraio (art. 1, comma 400, lett. g) della legge 147/2013). Domanda: È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quellaN nella quale si è iscritti come elettori? Risposta: Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”). La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche (art. 1 della legge 15/1991). Per ulteriori casistiche si rinvia al paragrafo 54 delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pubblicate sul sito internet della Regione Lazio, nella Sezione dedicata alle Elezioni regionali 2023. Domanda: Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali? Risposta: No, non è possibile. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori, indicate ai paragrafi 54 e 64 delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, quali: i militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel comune in cui si trovano per causa di servizio, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco. Domanda: Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti? Risposta: Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti (art. 2 della legge 15/1991). Domanda: Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero? Risposta: La possibilità di votare all’estero per corrispondenza non è prevista per le elezioni regionali. Gli elettori residenti all’estero regolarmente iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e gli elettori temporaneamente all’estero (ad es. per motivi di studio o di lavoro), per votare alle prossime elezioni regionali del 12-13 febbraio 2023, devono recarsi presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti. Domanda: Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che rientrano nel proprio Comune per votare alle elezioni regionali? Risposta: Sì. Agli elettori residenti all’estero regolarmente iscritti all’ AIRE, i Comuni di iscrizione elettorale spediscono una cartolina-avviso che reca l’indicazione della data delle elezioni e dell’orario della votazione e che dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale (per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare n. 3/2023 della Prefettura-UTG di Roma, pubblicata sul sito internet della Regione Lazio). Inoltre, la Regione Lazio riconosce ai cittadini iscritti negli elenchi dell’AIRE che rientrano nel proprio Comune per esercitare il diritto di voto una indennità di mancato guadagno pari a € 103,29. L’indennità è corrisposta dai Comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla Sezione dove è stato esercitato il voto (legge regionale 16 febbraio 1990, n. 12). Domanda: Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale? Risposta: Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, la commissione elettorale comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, in pubblica adunanza, nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di quattro, e provvede alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati. La commissione elettorale comunale nomina, altresì, ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire. L’avvenuta nomina è notificata dal Sindaco agli scrutatori nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni. La comunicazione della nomina in sostituzione deve essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione (cioè: non oltre giovedì 9 febbraio 2023). Domanda: I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare alle elezioni regionali? Risposta: A norma dell’articolo 4 della legge 108/68 e del DPR 223 del 1967 sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell’elezione. Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell’anagrafe della popolazione residente nel comune o nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Per ulteriori dettagli, si invita a rivolgersi al Comune di residenza. Per le elezioni regionali non sono previste norme ad hoc per il voto di cittadini di altri Paesi della UE residenti in Italia, diversamente da quanto stabilito dalla normativa statale per le elezioni comunali (d.lgs. 197/1996) e per l’elezione del Parlamento Europeo (d.lgs. 408/1994). Domanda: Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale? Risposta: L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare per le elezioni regionali nel luogo di ricovero se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della Regione. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (cfr. capitolo XVIII delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto? Risposta: Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente. Sono ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. (Cfr. paragrafo 68 delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione? Risposta: Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. (Cfr. capitolo XVIII delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto? Risposta: I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: 1) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore; 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia (art. 48 T.U. 570/1960). Domanda: Vorrei chiedere al mio Comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 12 febbraio prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE? Risposta: Sì, può essere esibita la ricevuta della richiesta di CIE, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della CIE cui si riferisce. Domanda: È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio? Risposta: Sì, i delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati. Domanda: I detenuti hanno diritto di voto? Risposta: L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della Regione. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso. (Cfr. capitolo XIX delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare? Risposta: No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione. (cfr. paragrafo 59 delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione? Risposta: Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate. (Cfr. paragrafo 73 delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione). Domanda: I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore? Risposta: No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori. (FONTE: REGIONE LAZIO)
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