Caro Lettore,
nella settimana appena trascorsa l’opinione pubblica è stata letteralmente sconvolta dall’esito del noto processo celebrato nei confronti di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l’omicidio della povera Meredith Kercher.
In realtà, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, la pronuncia assolutoria resa dalla Suprema Corte di Cassazione in favore di entrambi gli imputati non lascia particolarmente sorpresi.
Se è vero che – per leggere la motivazione del provvedimento definitivo – occorrerà ancora qualche mese, appaiono già piuttosto evidenti le ragioni che hanno condotto ad un esito completamente favorevole per la coppia Knox-Sollecito.
Non v’è chi non veda, infatti, come i giudici del Supremo Consesso non abbiano ritenuto provata al di là di ogni ragionevole dubbio la tesi accusatoria e – dunque – la penale responsabilità degli imputati: senza voler tornare su fondamentali argomenti già trattati nei passati interventi inclusi nella presente rubrica, occorre rammentare come i processi si celebrino all’interno delle aule di Giustizia e non degli studi televisivi; la prova a carico del presunto reo si forma nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti, non sulle pagine del rotocalco o del quotidiano di turno.
Tornando nello specifico al “caso Kercher”, in attesa di leggere le motivazioni della nota pronuncia, appare già possibile ipotizzare che i giudici di Piazza Cavour abbiano ritenuto non utilizzabile o comunque non sufficientemente attendibile la “prova regina” sulla quale la Procura perugina aveva fondato gran parte dell’impianto accusatorio: si tratta, per i meno avvezzi, dell’ormai noto “gancetto” del reggiseno della povera Meredith, sul quale sarebbero state rinvenute tracce di D.N.A. misto, compatibile con i profili genetici di entrambi gli imputati.
Secondo il teorema accusatorio, il ritrovamento di tracce di D.N.A. misto su un oggetto – quale il “gancetto” del reggiseno – appartenente ed in uso esclusivo alla vittima, avrebbe potuto dimostrare la compartecipazione criminale di Amanda e Raffaele nell’uccisione di Meredith, generata da un alterco derivato dal rifiuto apposto da quest’ultima alla proposta di partecipare ad un menage erotico, asseritamente avanzatale dai due imputati.
Rinviando a futuri interventi l’approfondimento circa la valenza di un qualsiasi accertamento investigativo che abbia ad oggetto il D.N.A., occorre segnalare come – nel “caso Kercher” – quel “gancetto” venne ritrovato dagli inquirenti sotto il letto della stanza di Meredith, ma a distanza di diversi mesi dalla consumazione dell’omicidio.
Una tale circostanza ha generato – già nel corso delle indagini preliminari e, comunque, sin dal primo grado di giudizio – diversi interrogativi di difficile soluzione.
Come è possibile che, in una stanza di pochi metri quadrati, letteralmente vivisezionata dagli investigatori sin dai primissimi attimi successivi al ritrovamento del cadavere della vittima, non sia stato immediatamente rinvenuto quell’oggetto neanche troppo minuscolo..?!?
Come può essersi certi che, in un arco temporale di diversi mesi durante il quale – peraltro – all’interno di quell’ambiente transitavano quotidianamente decine di soggetti coinvolti nelle indagini (inclusi i cani della polizia scientifica), quel famoso “gancetto” non sia stato contaminato..?!?
Si può escludere con certezza che quelle tracce di D.N.A. misto non siano state trasportate sul “gancetto” – anche solo per negligenza o imperizia – dagli stessi inquirenti..?!?
Sarebbe stato sufficiente, ad esempio, che – dopo aver toccato uno o più oggetti intrisi del D.N.A. degli imputati – gli investigatori abbiano inavvertitamente maneggiato quello che, al momento del ritrovamento postumo, poteva apparire quale un mero pezzetto di plastica bianca..!!!
Ecco dunque giungersi – ad avviso di chi scrive – al cuore del problema, peraltro comune a molti altri fatti di sangue ed ai relativi processi celebratisi (ed in corso di celebrazione) nel nostro splendido Paese: la fase della ricerca e della raccolta della prova assume, grazie a pronunce giurisprudenziali quali quella in oggetto, il fondamentale ruolo riconosciutole dalla Carta costituzionale, sicché nessuno può essere punito se non sulla scorta di prove legittimamente acquisite al processo.
Purtroppo, nei più recenti fatti di cronaca giudiziaria ci si è trovati spesso dinnanzi a clamorose irregolarità nella fase della ricerca, raccolta e conservazione della prova: tali vizi hanno costretto i giudici di legittimità ad assumere decisioni che hanno letteralmente sconvolto l’opinione pubblica, per la quale – anche attraverso una “informazione” sempre più incompleta e superficiale – l’essere imputato equivale ad essere colpevole prima ancora di una qualsiasi pronuncia definitiva di condanna.
Nel “caso Kercher” si registra tuttavia una peculiarità non comune ad altre note vicende processuali: infatti, con sentenza già definitiva ed irrevocabile, tale Rudy Guede (giudicato separatamente rispetto ad Amanda e Raffaele in virtù dell’adozione di una differente scelta processuale) veniva condannato per aver concorso nella perpetrazione dell’omicidio della povera Meredith.
La riconosciuta presenza di un “concorso” di persone nel reato implica una necessaria plurisoggettività degli agenti, sicché il rischio di un velato conflitto tra giudicati si palesa in maniera piuttosto evidente.
Se infatti è vero che nella sentenza di condanna emessa a carico di Guede non si fa mai esplicito riferimento agli originari coimputati Amanda e Raffaele quali ipotetici concorrenti nel reato attribuito al primo, resta il fatto che una tale ricostruzione – soprattutto all’epoca – risultasse quantomeno implicita; inoltre, non v’è chi non veda come l’accertata presenza di altri compartecipi nel crimine commesso da Guede – unita alla definitiva assoluzione di Amanda e Raffaele – determini la poco rassicurante conseguenza per cui, ad oggi, si deve concludere che dei feroci criminali circolino indisturbati..!
Ecco dunque riaffiorare tutta l’importanza di indagini complete ed accurate, che non lascino spazio ad ipotesi alternative e che siano realmente in grado di supportare il teorema accusatorio nell’agone processuale: l’assunto accusatorio che – per usare una terminologia cara al noto filosofo Popper – si espone a “falsificazioni”, è destinato a cadere sotto gli abili colpi della Difesa e dinnanzi al sopraggiungere del ragionevole dubbio in capo al giudicante…
Avv. Luigi Annunziata
Foro di Roma
