FOCUS FASE 2 – Tutte le regole nei Mercati e Fiere dal 18 maggio nel Lazio

Alessandro Andrelli
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Nuove disposizioni dalla Regione Lazio sul Commercio al dettaglio su aree pubbliche come mercati, fiere e mercatini degli hobbisti.

Misure generali  Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:  Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.  Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.  Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.  Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.  Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C. Competenze dei Comuni  I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.  In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.  Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:  Corsie mercatali a senso unico; 16/05/2020 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO – N. 64 Pag. 18 di 28  Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;  Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;  Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.  Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati. Misure a carico del titolare di posteggio:  pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;  è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;  messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;  rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia pe ri clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;  In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;  in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.  Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.  Se l’attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.  Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti. (fonte: www.regione.lazio.it)
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