Tutto da rifare davanti al Giudice Ordinario. Il Tar di Latina, infatti, si è dichiarato non competente nella causa che una casa di cura accreditata del Cassinate ha intentato contro la Asl di Frosinone per i contestati pagamenti di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti svolte negli anni dal 2011 al 2013.
In sintesi, l’Asl, dopo aver operato alcuni controlli sulle prestazioni fatturate dalla casa di cura, ha eccepito la validità di alcune di esse, contestando alcuni ricoveri perché ritenuti incongrui o inappropriati. L’Azienda sanitaria di Frosinone ha quindi chiesto la restituzione di oltre 125mila euro già erogate alla casa di cura, avvisando che sarebbe rientrata di tale somme, compensandole con le prime fatture che il privato avrebbe emesso. Da parte sua, la casa di cura ha contestato il metodo seguito dalla Asl per le verifiche che sarebbero avvenute senza alcun contraddittorio e senza il coinvolgimento della stessa società privata, che quindi lamenta l’omissione delle garanzie procedimentali oltre ad una serie di violazioni di normative regionali. La Asl però ha respinto tali ragioni, producendo davanti al Tar alcuni verbali di verifiche fatte alla presenza dell’azienda. Nel giudizio si è costituita anche la Regione Lazio. La questione, però, non sarà più affrontata dal Tar di Latina, che giurisprudenza alla mano, si è dichiarato non competente in materia, indicando a ciò il giudice ordinario e spiegando che si tratta di una controversia attinente alla determinazione dei corrispettivi spettanti all’operatore sanitario che quindi, come tale, sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. “Le controversie sulla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati – si legge in sentenza – non attiene in alcun modo all’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali e il giudice (ordinario) può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando la contestata appropriatezza dei ricoveri”. Cesidio Vano
