(di Cesidio Vano) Un’iniziativa legislativa regionale per disciplinare la figura del Difensore Civico del Lazio. È quella che ha presentato alla Pisana, nelle scorse settimane, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Daniele Maura, e che per la prima volta dall’istituzione del Garante dei cittadini punta a dare riferimenti normativi e regolamentari all’Ufficio dell’Ombudsman regionale.
“La presente iniziativa legislativa – si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge a firma di Maura – recepisce le “Linee di indirizzo” approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riuniti in assemblea plenaria il 26 settembre 2019, finalizzate a garantire una maggiore uniformità delle legislazioni, una valorizzazione del Difensore civico regionale e una maggiore chiarezza nelle procedure di nomina”. L’istituto della ‘’difesa civica’, prevista dallo Statuto regionale, nasce sulla scorta del modello svedese dell’Ombudsman con l’obiettivo di rafforzare “la tutela dei cittadini nei confronti delle inefficienze e delle ingiustizie dell’Amministrazione pubblica attraverso l’intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri di sollecitazione verso gli organi competenti”. Un istituto previsto da più regioni che, come il Lazio, in assenza di un quadro normativo di riferimento hanno organizzato la figura del Difensore civico ognuna a proprio piacimento, lasciando trasparire comunque un modo disomogeneo su vari aspetti, rendendo complicata la qualificazione giuridica del Difensore civico, poiché il legislatore nazionale ha delegato la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale. “Le opinioni sulla qualificazione giuridica di queste figure non sono univoche – argomenta Maura -. La giurisprudenza amministrativa predominante le riconosce come “Authorities” che non rientrano né nell’organo politico di governo né nell’organo di gestione tecnico-amministrativa, ma che svolgono un ruolo di “supremo garante dell’imparzialità dell’agire dell’ente” per la cui diligenza amministrativa viene nominato. Anche la dottrina condivide questa opinione, evidenziando alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti, dal momento che questi organi non dispongono di poteri sanzionatori per comportamenti illeciti, né adottano decisioni impugnabili davanti all’autorità giudiziaria. Anche la Corte Costituzionale ha espresso una posizione simile, sottolineando il loro ruolo di vigilanza sull’operato dell’Amministrazione regionale e di tutela della legalità e della regolarità amministrativa”. La proposta di legge regionale, composta da 24 articoli, punta a dare quindi più certezze, migliore organizzazione e norme di chiaro riferimento all’Ufficio del Difensore civico. Tra le tante cose, l’articolato punta a sancire l’autonomia funzionale e organizzativa del Difensore civico; fissa i requisiti di elezione e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità; norma le modalità di elezione del Difensore da parte del Consiglio regionale, introducendo regole molto più stringenti delle attuali, e stabilisce la durata del mandato; stabilisce un’indennità di funzione mensile e l’eventuale rimborso per le spese di missione; prevede una dotazione organica dell’Ufficio; chiarisce le modalità di intervento e attivazione dell’Ufficio; prevede le regole di accesso agli atti degli enti oggetto di controllo e in particolare in materia di sanità quale “garante del diritto alla salute”; delimita i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti.
