M.S.G.C. – Erogazioni economiche prima del voto: confermata la condanna a risarcire l’erario per l’ex sindaco e il responsabile comunale

Cesidio Vano
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(di Cesidio Vano) La seconda sezione giurisdizionale centrale di Appello della Corte dei Conti ha rigettato i ricorsi che l’ex sindaco di Monte San Giovanni Campano, Angelo Veronesi, e il responsabile comunale dei servizi sociali, Paolo Nozori, avevano presentato contro la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, che lo scorso anno li aveva condannati per danno erariale (20.000 euro, più interessi) a seguito della nota vicenda delle elargizioni di contributi economici – a poche settimane delle elezioni comunali del 2016 – in cui il sindaco uscente si ripresentava – a vantaggio di numerosi cittadini presunti indigenti, in violazioni delle norme regolamentari e di legge.

Per la procura contabile, a M.S.C.G. era stato creato un “sistema di elargizione diretta, in cui non veniva effettuata alcuna forma di istruttoria sui requisiti dei richiedenti: un gran numero di domande erano risultate compilate personalmente dal Veronesi e il Nozori aveva sottoscritto tutti i provvedimenti contestati; avevano ricevuto l’assegno persone sconosciute ai servizi sociali; taluni avevano ricevuto il beneficio prima ancora di averlo chiesto, ovvero nel giro di qualche ora dalla presentazione della domanda; alcuni perfino avevano avuto contezza delle domande presentate a loro nome solo in occasione delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria”. Gli appellanti avevano invece sostenuto che i giudici di prime cure avevano mal interpretato gli atti esaminati. Non si sarebbe trattato – secondo le tesi dei ricorrenti – della concessione di ‘prestazioni sociali agevolate’, per le quali sarebbe stato necessario un bando e sarebbe stato necessario seguire determinate procedure regolamentari, ma di un “contributo straordinario” previsto dal regolamento comunale e svincolato da rigide istruttorie. Le difese hanno quindi chiesto la riforma delle sentenza di primo grado, o comunque l’eliminazione del ‘dolo’ con diminuzione del danno calcolato. I giudici d’appello, però, non hanno condiviso le linee difensive e – anche a voler diversamente qualificare la tipologia di erogazione operata – hanno ritenuto non potersi prescindere dall’aver operato con dolo. In sentenza viene richiamata la normativa nazionale in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte dei comuni e quanto previsto dall’apposito regolamento comunale di Monte San Giovanni Campano, concludendo che “per entrambe le tipologie di aiuto, era (necessaria) l’acquisizione di elementi di riscontro della ricorrenza di una condizione di indigenza”. Inoltre, in sentenza si mette anche in evidenza come assurga “ad indicatore di un’anomalia gestionale il fatto che nel primo semestre 2016, proprio in concomitanza con una consultazione elettorale amministrativa, nella quale il sindaco in scadenza, attuale appellante principale, si riproponeva per un altro mandato, si era concentrata un’intensa attività di erogazione dei contributi, molto più cospicua rispetto a periodi precedenti”. Ancora: “Alla conduzione di una così compromessa ed opaca attività amministrativa hanno contribuito sia l’allora dirigente responsabile del settore servizi sociali Nozori, firmatario delle determine di liquidazione, che il sindaco al tempo in carica Veronesi il quale, pur non essendo funzionalmente coinvolto nella minuta gestione delle attività amministrative riconducibili a quel settore, massimizzando l’autorevolezza del ruolo apicale ricoperto, si è penetrantemente ingerito nelle procedure di erogazione, talvolta, predisponendo le domande di erogazione degli aiuti per conto dei beneficiari, talvolta correggendo la motivazione di domande presentate dagli aspiranti al fine di facilitare la concessione del contributo, addirittura fornendo elenchi di beneficiari all’ufficio competente a curare l’istruttoria”. La sezione d’Appello ha quindi confermato la condanna di primo grado a risarcire l’erario per 20.000 euro, oltre interessi legali, a fronte della richiesta della procura contabile di euro 41.525, anche in considerazione del fatto che alcuni, tra quanti hanno ricevuto il contributo, ne avrebbero avuto diritto anche se si fossero rispettate norme e procedure.
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