(di Cesidio Vano) “Quel concorso è nullo!”. Dopo 22 anni la Regione Lazio mette alla porta un dirigente dell’ente regionale per il diritto allo studio (DiscoLazio), che nel 2001 aveva vinto la selezione per la nomina di dirigente di seconda fascia. Per gli uffici della Regione quella selezione, avvenuta oltre 20 anni fa, è viziata da plurime e insanabili illegittimità. Il dirigente è stato licenziato e ha fatto ricordo al Tar che, però, dopo aver esaminato tutte le carte, si è dichiarato non competente, devolvendo la causa al giudice ordinario in veste di magistrato del Lavoro.
Nel 2001, aveva vinto il concorso bandito dalla Regione Lazio per il ruolo di dirigente di seconda fascia dell’allora Adisu (oggi DiscoLazio) ente regionale che si occupa di assistenza agli studenti e diritto allo studio. Aveva quindi sottoscritto il contratto di lavoro con l’Adisu e nei successivi 22 anni ha svolto il ruolo dirigenziale presso gli enti della Regione di assistenza allo studio che si sono susseguiti nel tempo (prima Adisu, poi LazioDisu e ora DiscoLazio). Lo scorso 27 giugno, però, la competente direzione regionale ha ritenuto che quel concorso svoltosi oltre vent’anni prima era viziato da illegittimità insanabili e lo ha annullato, stracciando anche il contratto pluridecennale che il dirigente aveva con l’ente per il diritto allo studio. Nel provvedimento di revoca della determina direttoriale del 2001, con cui si approvava la graduatoria di merito e la nomina dei vincitori del concorso per esami per dirigenti di seconda fascia (bandito nel precedente mese di agosto), si spiega che l’atto va posto nel nulla per la presenza di “plurimi e gravi vizi di legittimità che hanno investito l’intera procedura”. Ventidue anni dopo, l’ente regionale si accorge dunque che in quella selezione – a dire dei propri uffici – c’era qualcosa che non andava e quel concorso era da annullare, poiché affetto da ‘nullità assoluta e insanabile’. Con l’annullamento della determina del 2001 sono stati espressamente travolti anche “tutti gli altri atti conseguenti”, tra i quali il contratto di lavoro subordinato nella qualifica dirigenziale sottoscritto dal dirigente ora messo alla porta, in qualità di vincitore della procedura in parola. Il dirigente licenziato, tramite l’avvocato Aldo Ceci del foro di Frosinone, ha impugnato la determina di annullamento del concorso davanti al Tar del Lazio. Il giudici amministrativi, però e come anticipato, hanno evidenziato come “la controversia relativa al diritto al mantenimento di una qualifica dirigenziale revocata per assoluta ed insanabile nullità della procedura concorsuale bandita è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, atteso che il provvedimento di revoca di tale qualifica costituisce un atto di natura privatistica, attinente alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato tra il dipendente e l’Amministrazione, in quanto con l’approvazione della graduatoria concorsuale si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa dell’ente pubblico e subentra una fase in cui i comportamenti datoriali vanno ricondotti all’ambito privatistico, mentre nel patrimonio del dipendente si consolida una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo”. Il Tar ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, e compensato le spese. La vicenda, ancora insoluta, si sposta ora presso il Giudice del Lavoro.
