Acqua – Risoluzione contrattuale, il Consiglio di Stato dà ragione ad Acea: delibera dei sindaci irragionevole. Estinto anche il giudizio sulla fusione Ato5-Ato2

Cesidio Vano
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Il Consiglio di Stato accoglie le ragioni di Acea Ato 5 e seppellisce definitivamente il tentativo di “risoluzione contrattuale” che i sindaci avevano deliberato nel 2016. Inoltre, con altra pronuncia, sempre l’organo di appello della Giustizia amministrativa ha dichiarato perento l’appello proposto da Acea Ato 5 contro il parere contrario dell’Autorità d’Ambito alla fusione tra le società Acea Ato 5 e Acea Ato 2.

Nei giorni scorsi, il massimo organo di giustizia amministrativa ha depositato la sentenza relativa all’appello che i comuni Ceccano, Settefrati, Pofi, Strangolagalli, Guarcino, Coreno Ausonio, Picinisco, Torre Cajetani, Castro dei Volsci, Alatri, Cassino, Alvito, Roccasecca, Vallerotonda (che però ha comunicato di rinunciare al giudizio), Monte San Giovanni Campano, Casalvieri, Vicalvi, Pontecorvo, Frosinone, San Donato Val di Comino, Sora e Fiuggi contro la sentenza del Tar di Latina che, nel dicembre 2017, aveva annullato le delibere con cui la Conferenza dei sindaci dell’Ato5 aveva comminato sanzioni per circa 11 milioni di euro al Gestore Acea Ato 5 e dichiarato la risoluzione del contratto di gestione per gravi inadempienze. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar condividendone le censure agli atti adottati dai sindaci ed evidenziando anche ulteriori carenze. Relativamente alle sanzioni, i giudici d’appello hanno rilevato come l’Ato5 avesse concesso 6 mesi di tempo ad Acea (fino al settembre 2016) per provvedere alle inadempienze contestate, poi però, senza attendere lo scadere di tale termine, a luglio 2016, aveva sanzionato il gestore. Inoltre, a ottobre 2016, la Segreteria tecnico operativa (Sto) dell’Ato5 aveva comunicato che diverse inadempienze erano state nel frattempo sanate, tanto che il Consiglio di Stato ha ritenuto l’atto sanzionatorio anche affetto erroneità nei presupposti e da difetto di istruttoria. Relativamente, invece, alla delibera con cui i sindaci avevano a maggioranza deciso la risoluzione del contratto, i giudici d’appello hanno rilevato – come già fatto dal Tar – la carenza di motivazione nell’assunzione dell’atto, atteso che, secondo l’istruttoria condotta dalla Sto – l’unico organo istituzionalmente preposto a tali verifiche – delle 23 inadempienze inizialmente contestate al gestore, né erano rimaste ‘inevase’ solo 7 e tali da non giustificare l’adozione di una misura radicale come quella della risoluzione. L’assemblea dei sindaci, contrariamente all’esito dell’istruttoria dell’organo tecnico, aveva comunque deciso per la risoluzione contrattuale, senza però motivare in modo specifico e dettagliato il perché di tale discostamento dall’esito delle verifiche degli uffici, limitandosi a utilizzare formule generiche e standardizzate sulle inadempienze, tanto che in sentenza si legge: “La motivazione fornita dalla Conferenza dei Sindaci si rivela dunque largamente insufficiente a superare i rilievi tecnici ed istruttori resi dalla Sto in corso di procedimento. Di qui il radicale difetto di motivazione, motivazione che nel caso di specie (trattandosi di parere obbligatorio espresso da un organismo tecnico interno all’Ato) era da intendersi come detto quanto meno “rafforzata”. Inoltre, i sindaci non hanno tenuto conto – annotano i giudici – che nel frattempo (dalle contestazioni alla risoluzione), relativamente al mancato pagamento dei canoni concessori, Acea Ato 5 aveva provveduto a versare oltre 17 milioni 428 mila euro. Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello presentato dai Comuni. Spese compensate per la peculiarità dei fatti esaminati. Il Consiglio di Stato, nelle scorse settimane, inoltre, ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso che Acea Ato 5 aveva presentato contro la sentenza del Tar di Latina in merito alla decisione dei sindaci dell’Ato 5 di non concedere il parere favorevole alla fusione della società che gestisce il servizio idrico in provincia di Frosinone con quella che gestisce lo stesso servizio in provincia di Roma. Il giudizio è rimasto giacente per 5 anni e anche a seguito di sollecito da parte del Consiglio di Stato, nessuna delle parti (Acea Ato 5 e Egato5) ha inteso presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza, da qui la decisione di dichiarare estinta la causa. Cesidio Vano
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