Curiosità – La sentenza che indigna i social: palpeggiare una studentessa per 10 secondi in luogo pubblico non è reato

Sara Pacitto
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È necessario che chi ci governa consideri con la massima serietà quanto peso abbiano certe sentenze sulla società moderna, quanto le decisioni nelle aule dei tribunali possano sminuire e “normalizzare” la violenza di genere, quanto può essere fondamentale rivedere l’ordinamento giuridico in tal senso.

In queste ultime ore sotto i riflettori c’è la sentenza con cui i giudici della quinta sezione penale del tribunale di Roma hanno assolto il bidello di 66 anni dall’accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa in quanto il palpeggiamento è durato troppo poco, «tra i 5 ed i 10 secondi», per essere considerato una molestia. I fatti risalgono al 12 aprile 2022: il bidello di un istituto superiore della capitale era stato accusato da una studentessa, allora minorenne, di violenza sessuale. La 17enne aveva dichiarato «mentre mi stavo tirando su i pantaloni che mi erano scesi dalla vita, sentivo da dietro delle mani entrare nei pantaloni, sotto gli slip»… «le mani toccavano i glutei»… «e poi mi afferravano per le mutandine e mi tiravano su sollevandomi di circa 2 centimetri»… «il tutto durava circa cinque/dieci secondi». Inizialmente la studentessa aveva pensato che fosse una compagna ma, quando si è girata, ha visto il bidello che, tra l’altro, l’ha seguita fino in classe dicendole «Amo lo sai che io scherzavo». Sconvolta, la giovane ha raccontato l’episodio ad una professoressa ed alla vicepreside della scuola, aggiungendo poi che il bidello era solito chiamarla «amore» e che «aveva avuto atteggiamenti simili anche con altre ragazze». Il pm aveva chiesto per l’uomo tre anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale. Nella sentenza i giudici hanno riconosciuto che le dichiarazioni della studentessa, avvalorate anche dalla testimonianza di altre persone sentite nel corso del processo, «sono apparse pienamente credibili, in quanto dettagliate, prive di contraddizioni, logiche, coerenti, nonché prive di alcun intento calunnioso nei confronti dell’imputato». Durante il processo il bidello ha ammesso di «aver toccato la ragazza “per scherzo”» negato di «averle infilato le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip». Le ragioni della sentenza: secondo i magistrati, nel corso del processo non sono emerse prove sufficienti per «formulare, senza alcun ragionevole dubbio, un giudizio di responsabilità dell’imputato». La sentenza chiarisce che il gesto del bidello nei confronti della studentessa «integra sicuramente l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 609 bis del codice penale». L’articolo citato, lo ricordiamo, punisce il reato di violenza sessuale recitando «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da sei a 12 anni», quindi l’“elemento oggettivo” del reato di cui parlano i giudici fa riferimento al fatto che il bidello ha effettivamente toccato i glutei della studentessa, considerata «zona erogena»: il gesto c’è stato. Sempre a parere dei magistrati il gesto del bidello va valutato nel cosiddetto “elemento soggettivo” del reato in questione, ossia nella volontà o meno di compiere il reato. Nelle motivazioni della sentenza si legge che alcune caratteristiche del gesto del bidello «non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale» per definire un gesto una violenza sessuale. Tra le caratteristiche considerate del gesto in questione ci sono la sua velocità, «senza alcuna insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento»; il luogo ed il tempo in cui è stato compiuto, ossia «in pieno giorno in locale aperto al pubblico ed in presenza di altre persone»; e le modalità con cui è stato compiuto, conclusosi alla fine con «il sollevamento della ragazza». Per cui i giudici ritengono che il gesto del bidello lascia «ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza» e quindi è convincente la tesi del bidello secondo cui si è trattato di uno scherzo, sebbene «sicuramente inopportuno», frutto di una «manovra maldestra». Per questo motivo il bidello è stato assolto: «il fatto non costituisce reato» perché sull’elemento soggettivo l’accusa non è stata in grado di dissipare i dubbi. Ricordiamo che per condannare qualcuno non basta un sospetto ma serve che l’imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Si tratta di una sentenza di primo grado. L’avvocato della studentessa ha già annunciato che «Andremo avanti perché un fatto del genere sia riconosciuto come reato», mentre la giovane auspica che anche la procura dia un segnale forte e faccia appello contro la decisione dei giudici. La decisione dei magistrati sta sollevando tantissima attenzione, contestata sulle piattaforme social network. In molti hanno mostrato quanto possano essere lunghi dieci secondi, soprattutto quando si viene costretti a qualcosa, contro la propria volontà. A dare il via al trend #10secondi è stato l’attore Paolo Camilli. Il content creator ed attivista Francesco Cicconetti ha usato lo stesso format per esprimere la sua contrarietà. Sono tantissimi gli utenti più o meno famosi che stanno criticando la sentenza su tutti i canali, da Facebook ad Instagram, TikTok, Telegram, Twitter e così via, per sensibilizzare le istituzioni. Come scritto all’inizio…è necessario che chi ci governa consideri con la massima serietà quanto peso abbiano certe sentenze sulla società moderna, quanto le decisioni dei giudici nelle aule dei tribunali possano sminuire e “normalizzare” la violenza di genere, quanto può essere fondamentale rivedere l’ordinamento giuridico in tal senso. Sara Pacitto
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