(di Cesidio Vano) Il Tar del Lazio ha respinto i due ricorsi presentati dai candidati consiglieri regionali Tonj Bruognolo (Lega) ed Enrico Cavallari (Forza Italia) contro le operazioni di assegnazione dei seggi svolte dall’Ufficio elettorale regionale, all’esito degli scrutini, che li hanno visti non eletti al Consiglio regionale del Lazio, malgrado l’alto numero di preferenze avute e dopo che in un primo momento, alla loro lista risultava assegnato il seggio a loro spettante. I successivi meccanismi di riparto del “premio di maggioranza” hanno però ‘cancellato’ il loro posto in assise.
Il prossimo 26 giugno, invece, si discute il ricorso presentato da Pasquale Ciacciarelli, candidato della Lega nella circoscrizione di Frosinone, non eletto per una manciata di voti ed oggi assessore regionale, che pure ha contestato l’attuazione dei meccanismi ripartitori dei seggi. Cavallari e Bruognolo, con due distinti ricorsi, hanno lamentato al Tribunale amministrativo regionale di Roma l’errata applicazione della normativa elettorale del Lazio che, prevedendo un sistema di riparto che deve garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni (c’è una circoscrizione per ogni provincia e una per la città metropolitana), ha comportato la sottrazione del seggio a loro spettante su Roma, a vantaggio di altre province. Per comprendere al questione, bisogna tener presente due ‘regole’ fondamentali della legge elettorale regionale: 1) per ogni circoscrizione elettorale (provincia/città metropolitana) deve essere garantita l’elezione di almeno un consigliere regionale; 2) alla lista o coalizione che vince, deve essere garantito (qualora non lo abbia raggiunto) almeno il 60% dei seggi per avere governabilità (una sorta di premio di maggioranza. Per ottenere questi due risultati, la legge regionale prevede complessi meccanismi di calcolo e di ‘slittamento’ dei seggi tra le diverse circoscrizioni. All’esito degli scrutini del 12 e 13 febbraio scorso, allora, l’Ufficio elettorale centrale, proclamato Francesco Rocca presidente della regione Lazio, si è messo al lavoro per assegnare e ripartire i seggi tra le coalizioni e le liste, e quindi individuare i candidati eletti. Con una prima ripartizione sono stai assegnati su base circoscrizionale i 40 seggi sui 50 che compongono il Consiglio regionale, si è proceduto poi a ripartire i 10 seggi restanti (che possiamo chiamare ‘premio di maggioranza’) su base regionale. Già con la prima ripartizione tutte le province risultavano avere almeno un eletto tranne Rieti e con questa ripartizione venivano rassegnati a Roma anche i seggi che sarebbero spettati ai due ricorrenti. Con la seconda ripartizione, però, quei seggi sono stati sottratti per garantire, anche nel riparto degli stessi 10 seggi ‘premio’, la rappresentanza di tutte le province. Da qui le contestazioni, a vario titolo, di Bruognolo e Cavallari: se già con la prima ripartizione ogni provincia ha un consigliere eletto e quindi è rispettata la norma di legge per cui ogni circoscrizione deve avere almeno un consigliere, non ha senso garantire la stessa rappresentanza anche nell’assegnazione dei 10 consiglieri rimanenti, quindi i seggi ‘sottratti’ vanno riassegnati a loro. I giudici del Tar, invece, sono stati di parare contrario, richiamando anche una precedente sentenza sul punto, che aveva ben esaminato una simile vicenda. Per il Tar, la rappresentanza delle circoscrizioni va garantita ad ogni passaggio di riparto, sia i consiglieri assegnati ‘direttamente’ su base circoscrizionale, sia quelli individuati successivamente su base regionale per l’assegnazione del ‘premio’ alla colazione di maggioranza. E questo per diversi motivi: sia perché lo Statuto della Regione fissa proprio come essenziale il principio della rappresentanza delle province nel Consiglio; sia perché Roma ha già conseguito un numero elevato di consiglieri e non garantire la rappresentanza al secondo riparto varrebbe diminuire ulteriormente il peso delle province in Assise; sia per quanto riportano alcuni passaggi degli atti preparatori della legge regionale che spiegano la volontà del legislatore e sia perché la precedente normativa regionale – su cui si sono incastrate le norme di riforma del 2017 – prevedeva per i 10 consiglieri ‘premio’ (allora era il ‘listino del presidente’ e valeva come premio di maggioranza al governatore eletto) proprio l’obbligo di comporlo garantendo la rappresentanza di ogni provincia. Quindi, ricorsi respinti e situazione immutata in Consiglio regionale. Lunedì 26 giugno, come detto, si discuterà invece il ricorso presentato da Pasquale Ciacciarelli – non eletto davvero per una manciata di voti, tanto da sembrare una beffa, e anche per questo ‘premiato’ con la nomina in Giunta – ma l’orientamento dei giudici amministrativi sembra essere ormai consolidato.
