Non conoscevano la lingua italiana, questa la motivazione che ha indotto il giudice per le udienze preliminare a prosciogliere 18 stranieri che per un anno avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.
Si tratta di persone quasi tutte dell’Africa centrale. L’avvocato Roberta Di Marino difensore degli imputati ha chiesto che venisse emessa sentenza di non luogo a procedere in quanto i suoi assistiti si erano rivolti ad un intermediario. In questo caso il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF), per l’invio della domanda, e di aver mostrato agli operatori del Caf i propri documenti. In particolare i rispettivi permessi di soggiorno da cui emergeva l’assenza dei requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio. A questo il legale ha fatto riferimento, ad alcune caratteristiche soggettive dei richiedenti, ovvero le difficoltà linguistiche e di comprensione degli adempimenti richiesti. Una attenta analisi del contesto delineato, ha detto ancora il legale, avrebbe portato senza dubbio ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In questo caso la difesa ha ritenuto che gli imputati fossero in buona fede e che realmente non fossero a conoscenza dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza. Per la legge italiana possono percepire il beneficio soltanto coloro che si trovano sul territorio nazionale da almeno dieci anni. Mar.Ming.
