Sanità Lazio. Il gran pasticcio dell’appalto per i CUP. Il Tar annulla tutto: gare da rifare

Cesidio Vano
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(di Cesidio Vano) La gara europea, suddivisa in 5 lotti ma vinti tutti dalla stessa ditta, per l’affidamento del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, dovrà essere ripetuta d’accapo.

Il Tar del Lazio, infatti, ha annullato i verbali di assegnazione dei lotti 1, 2 e 5 dell’appalto – ma ci sono ricorsi in atto per gli altri due lotti il cui esito parrebbe già segnato dalle recenti decisioni – a seguito dell’accoglimento dei ricorsi presentati da una ditta partecipante; annullata anche la ‘lex specialis’ che regolava la procedura di affidamento, da qui la necessità di ripetere l’intero iter. Si tratta di una gara che nel complesso vale oltre 177 milioni di euro per 48 mesi di servizio e che punta ad affidare la gestione di quelli che sono i Centri unici di prenotazione, i cosiddetti CUP, nell’interesse delle varie aziende sanitarie della Regione. Gli appalti annullati concernevano l’affidamento del servizio CUP di Asl RM2 – Ifo (lotto 1); Asl Frosinone – Asl Latina – Asl RM 6 (lotto 2) e Asl Viterbo – Asl Rieti – Asl RM 4 (lotto 5). La procedura di appalto si era conclusa a settembre del 2022, con un risultato un po’ particolare: tutti e 5 i lotti in cui era suddivisa la gara erano finiti affidati alla stessa ditta partecipante: il raggruppamento temporaneo d’imprese ‘RTI CNS Soc. Coop.-SDS S.r.l’. Un’anomalia, se si pensa che la suddivisione in lotti della gara viene effettuata proprio per favorire la maggiore partecipazione di operatori commerciali e soprattutto per favorire la partecipazione quelli di dimensioni minori (medie, piccole e micro aziende) che altrimenti verrebbero sistematicamente esclusi a vantaggio dei grandi operatori con maggiore fatturato da mettere sul piatto. All’esito della gara d’appalto, una delle ditte partecipanti, la Contact Care Solutions S.r.l, ha presentato diversi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestato tutta una serie di presunte illegittimità e irregolarità. Tra le doglianze della ditta ricorrente, anche il fatto che a vincere i 5 lotti messi a bando sia stata sempre la stessa società partecipante, eludendo così la stessa ‘ratio’ della divisione in lotti, senza che la Regione avesse previsto regole che impedissero ad uno stesso soggetto di aggiudicarsi l’intero appalto. Proprio questa censura è stata ritenuta cogliere nel segno da parte dei giudici del Tar di Roma che, lo scorso 3 maggio, hanno proceduto, con tre distinte sentenze – fondamentalmente tutte dello stesso tenore -, ad annullare gli affidamenti ‘fotocopia’ fatti dalla Regione per i lotti 1, 2 e 5. Spiegano i giudici in sentenza: “Il ricorso deve essere accolto con riferimento al sesto e settimo motivo, dedotti in via subordinata, con i quali si contesta l’illegittimità della gara laddove non è stato previsto alcun limite al cumulo delle aggiudicazioni dei lotti e non sono stati richiesti requisiti di qualificazione aggiuntivi”. Poi aggiungono: “è da rilevare che la gara in esame è stata sì suddivisa in lotti, denotando così il rispetto della salvaguardia della concorrenza, ma, nel concreto, le modalità di aggiudicazione hanno condotto, in sostanza, alla violazione proprio di questo principio. In particolare, l’art. 5.3. del Disciplinare ha richiesto, ai fini della partecipazione, che “gli Operatori devono aver realizzato un fatturato globale medio annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari al 75% del valore annuo a base d’asta del Lotto a cui si intende partecipare. Nel caso di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto deve essere riferito al lotto di maggior valore”, non prevedendo la necessità che un partecipante a tutti i lotti possedesse dei requisiti di aggiudicazione di qualificazione aggiuntivi, con la conseguenza che il soggetto che possedeva i requisiti per il lotto maggiore avrebbe potuto aggiudicarsi tutti e cinque i lotti di gara, come effettivamente è avvenuto”. Per il Tar, tale “modus procedendi” è in netto contrasto con la finalità che la legge pone a tutela della concorrenza tra le imprese del settore per evitare “la concentrazione in capo ad un unico soggetto dell’aggiudicazione di tutti i lotti messi a gara”. La Regione avrebbe quindi dovuto prevedere un meccanismo di gara capace di “limitare il numero dei lotti per i quali un operatore può presentare l’offerta” garantendo così il rispetto del il principio di concorrenza, poiché “l’aggiudicazione di tutti i lotti ad un unico soggetto costituisce un risultato esattamente opposto a quello cui mira la disposizione del Codice dei contratti pubblici”. Così il Tar ha annullato tutti gli atti impugnati, compreso il disciplinare di gara e condannato la Regione Lazio alla refusione delle spese di lite – quantificate in euro 3.000 per ognuna delle tre sentenze – oltre ad accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
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