Imprenditore mette incinta tre donne in pochi mesi, le precisazioni del suo legale

Roberta Pugliesi
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“Sedotte dal datore di lavoro e abbandonate in stato di gravidanza”: si preannuncia una battaglia legale. La parola dell’uno contro quella dell’altro. All’indomani della bufera che ha travolto un uomo del sorano che avrebbe messo incinta tre collaboratrici arriva la rettifica dell’avvocato Francesca Mazzenga che ne prende le difese mantenendo però l’anonimato del suo assistito. Riportiamo alcuni passaggi della nota inviata alle testate nazionali che hanno riportato la notizia in riferimento esclusivamente a quanto pubblicato dalla nostra testata.

“Il mio rappresentato si è sentito l’ingiusto protagonista delle Vs. ricostruzioni giornalistiche fantasiose, poiché anch’egli citato in giudizio presso il Tribunale di Cassino, per l’udienza del 21.9.2023, nel procedimento civile avente ad oggetto l’azione di riconoscimento della paternità, procedimento vertente tra la parte rappresentata dall’Avv. Antonio Carugno ed il mio assistito. (…) Fatta questa doverosa premessa si contesta, perchè non risponde al vero, quanto segue: 1. non risponde al vero che le donne coinvolte nella vicenda siano tre, né tantomeno che siano dipendenti dell’azienda né che siano in stato di gravidanza”. Si precisa che la testata Tg24 ha utilizzato il termine “collaboratrice”. “2. (…) All’epoca dei fatti in contestazione l’Azienda non aveva dipendenti e costei era già impiegata formalmente presso un noto supermercato della zona; 3. non risponde al vero che il mio assistito sia il padre del bimbo nato a Gennaio 2023, né che sia il padre degli ulteriori ed ipotetici nascituri; 4. non risponde al vero che si sia sottratto al test del DNA in sede stragiudiziale né che abbia preteso che lo stesso esame dovesse essere eseguito a spese della controparte, giacchè è esattamente l’opposto. Il mio assistito con missiva prontamente inoltrata al legale di controparte chiariva di non volersi assolutamente sottrarre agli obblighi nascenti dalla supposta paternità, subordinando l’adempimento dei medesimi all’esito degli esami genetici comprovanti la paternità in capo allo stesso: ciò perchè il bambino non è stato concepito in costanza di matrimonio, non operando la presunzione di paternità. Nonostante l’onere probatorio di dimostrare la detta paternità sia posto in capo alla madre reclamante, il mio assistito si rendeva prontamente disponibile a sopportare le spese dell’esame genetico in ragione della metà, sollecitando la controparte a sottoporvisi quanto prima. Pertanto non risponde al vero che il presunto padre si sia sottratto al test genetico né che non ne abbia voluto sostenere i costi; 5. invero, è stata la controparte a rifiutare la proposta di eseguire privatamente il test del DNA in quanto pretendeva che tutte le spese relative fossero poste a carico esclusivo del mio rappresentato; 6. non risponde al vero che il mio assistito abbia intrattenuto una relazione sentimentale e/o un rapporto di convivenza con la medesima, né che si sia rifiutato di sostenere le spese inerenti la gravidanza, poiché i conti presentati tramite i precedenti legali e che gli veniva richiesto di pagare non erano inerenti la gestazione e tutto ciò che questa comporta; 7. (…) Il mio rappresentato, unitamente a sua madre, si è visto costretto a fine gennaio 2023 a sporgere formale denuncia/querela nei confronti della controparte e della di lei madre per i reati di diffamazione e stalking; 8. è doveroso precisare, inoltre, come la scrivente difesa nel giudizio del prossimo settembre si opporrà sollevando ogni opportuna e necessaria contestazione nel rito e nel merito: a tal proposito, sia consentito precisare come parte avversa, sebbene per il tramite dei Vs. giornali, abbia avuto cura di diffondere una notizia palesemente falsa, nel giudizio non ha avuto la medesima accortezza poiché la sbandierata data di udienza del 21.9.2023 non avrà sicuramente l’esito processuale, così come proclamato, a causa dei propri grossolani errori di forma che saranno eccepiti nelle opportune sedi”.
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