(di Cesidio Vano) L’Inps di Frosinone fa il gradasso con l’azienda, ma il Tar di Latina lo condanna a versare tutte le somme richieste ed in più a pagare oltre 5.000 euro di spese legali.
La sede ciociara dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, infatti, oltre ad aver respinto genericamente e senza alcuna motivazione le istanze presentate da una piccola ditta del territorio in merito a diversi periodi di integrazione salariale, ha anche omesso di dare seguito alle richieste istruttorie ordinate dal Tribunale e si è costituita in giudizio solo oltre i termini previsti, non potendo quindi svolgere le proprie difese. La vicenda vede protagonista un’azienda di impiantistica che, a più riprese, dal 2019 al 2020 ha presentato domanda per periodi di integrazione salariale relativi ad un consistente numero di settimane. Tutte le istanze, circa una trentina, sono state però respinte dall’ufficio ciociaro. Gli avvocati della ditta, Gaetano Cappucci, Italico Perlini e Luisa Celani, hanno sollevato molti dubbi sulla legittimità e completezza delle valutazioni fatte dall’Inps di Frosinone, contestando, tra le altre cose, che l’Istituto ha apoditticamente rigettato le domande sulla base di diverse motivazioni ma tutte molto generiche, senza esplicitare le ragioni concrete alla base del rifiuto; inoltre, l’Inps ha censurato le domande per la presenza di vizi formali, ma gli stessi – in base al principio del soccorso istruttorio – dovevano essere comunicati subito alla ditta, che avrebbe potuto così per tempo correggerli o ripresentare la domanda. Invece, la contestazione è giunta dopo due anni dalla richiesta. Il Tar, per valutare la correttezza dell’operato dell’Inps, ha ordinato all’Istituto di presentare una sintetica relazione su quanto fatto, l’ordine però non è stato osservato dall’ente che è rimasto silente ed inoltre ha disatteso anche i successivi solleciti del Tribunale. Lo scorso 22 marzo (ma la sentenza è stata pubblicata ieri), i giudici amministrativi hanno ritenuto di accogliere il ricorso della ditta, ritenendo fondate le ragioni in merito al difetto di motivazione degli atti impugnati e all’omessa attuazione del soccorso istruttorio. Hanno quindi annullato tutti gli atti impugnati e accollato le spese di giudizio all’Istituto (5.000 euro oltre oneri di legge) oltre ad ordinare la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente.
