Provincia – Ammessa la class action contro Ato5: la Corte d’appello accoglie il reclamo del Comitato

Irene Mizzoni
5 MIn Lettura
Ammessa la class action contro Acea Ato 5: la Corte d’appello accoglie il reclamo del Comitato No Acea di Renato De Sanctis. Ora il Tribunale di Roma dovrà valutare nel merito le contestazioni mosse, ai sensi del Codice del Consumo, al gestore idrico ciociaro per l’assenza di contratti con l’utenza, presunte violazioni in materia tariffaria, il sistema di calcolo utilizzato per i consumi (metodo pro die) e la richiesta di pagamenti per le partite pregresse (calcolo di somme dovute per consumi effettuati in passato).

La III sezione civile della Corte d’appello di Roma, sciogliendo la riserva assunta a luglio dello scorso anno, ha riformato la decisione del Tribunale Capitolino che, nel novembre 2021, aveva dichiarato non ammissibile la class action proposta contro Acea Ato 5 Spa, gestore del servizio idrico in provincia di Frosinone, dal Comitato Volontario No Acea, animato dal consigliere comunale di Cassino Renato De Sanctis e sostenuta da oltre trecento cittadini-utenti del servizio idrico integrato. I giudici d’appello hanno censurato la decisione di primo grado, riconducendo e limitando la questione da affrontarsi in questa fase nell’esclusivo perimetro dell’esame della sola ammissibilità dell’azione di gruppo, avviata dai numerosi utenti del servizio idrico ciociaro, ricordando che le varie questioni poste all’attenzione dei giudici debbono essere valutate nel merito, secondo quanto dettato dal Codice del Consumo, solo nella successiva fase processuale. La Corte di Appello ha quindi chiarito che in questa fase di “filtro” della class action è necessario limitarsi a verificare se sussistono i soli profili di ammissibilità previsti dalla normativa. E cioè quelli in merito: alla non manifesta infondatezza dell’azione; alla sussistenza del requisito di omogeneità della classe cui sono riconducibili i ricorrenti e dell’assenza di conflitto di interessi dei ricorrenti medesimi nell’azione. Requisiti tutti che la Corte ha ritenuto presenti e validi, tanto da deliberare l’ammissione dell’azione di gruppo contro il gestore idrico. Con la class action in parola, il Comitato No Acea e i circa 300 ricorrenti avevano sollevato contestazioni in merito a diversi comportamenti tenuti da Acea Ato 5: l’operare in assenza di contratti sottoscritti dagli utenti e l’illegittima applicazione, al calcolo dei consumi, del cosiddetto metodo pro die, invece di un conteggio reale e su base annuale dei metri cubi effettivamente consumati; l’illegittimità delle somme richieste nel periodo 2014-2017 per le cosiddette “partite pregresse” per acqua, fognatura e depurazione, per ragioni di intervenuta decadenza, violazione di legge, irretroattività degli atti amministrativi e prescrizioni. Il Comitato e i ricorrenti avevano quindi chiesto la condanna di Acea Ato 5 alla restituzione delle differenze che sarebbero conseguite dal ricalcolo dei consumi in caso di accoglimento delle censure avanzate. In primo grado, i giudici del Tribunale di Roma avevano respinto l’azione di gruppo, ritenendo che difettasse il requisito di omogeneità, non ritenendo che gli utenti si trovassero a rivendicare medesimi diritti ed inoltre aveva valutato che il Comitato No Acea non fosse in grado di fornire un’adeguata garanzia di tutela per la classe dei consumatori coinvolti nell’azione; ritenendo, infine, anche la manifesta infondatezza di quanto lamentato, così come invece corretta la posizione di Acea in merito alla questione della mancanza dei contratti, poiché il gestore sarebbe subentrato ex-lege nei rapporti già in essere, al momento del subentro, tra utenti e comuni. Nel ricorso di appello, i legali del Comitato e dei cittadini, Massimo Clemente, Patrizia Menanno e Annamaria Zarrelli, hanno contestato la correttezza delle conclusioni dei giudici di prime cure che avrebbero violato e falsamente applicato i dettami del Codice del Consumo, posizione accolta e condivisa dai magistrati d’appello. La stessa Corte d’appello ha anche rivisto la condanna alle spese, per oltre 50.000 euro, che in primo grado era stata inflitta a Comitato e utenti, stabilendo invece, per quella fase d’esame, la compensazione tra le parti dei costi di giustizia, mentre per la fase d’appello ha condannato, vista al soccombenza, la resistente Acea Ato 5 a pagare circa 8.000 euro di spese ai reclamanti. Il dispositivo dell’ordinanza di accoglimento del reclamo prevede che il Tribunale di Roma, ammessa la class action, proceda all’esame nel merito delle questioni contestate da comitato e utenti e all’assunzione dei conseguenti provvedimenti previsti dal Codice del Consumo.
Condividi questo articolo
Nessun commento