FOCUS – Obbligo vaccinale: lo stipendio è un diritto, anche senza Green Pass. Il ribaltone del TAR del Lazio

Sara Pacitto
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Relativamente all’obbligo vaccinale per gli over 50, entrato in vigore nella giornata dello scorso lunedì 15 febbraio, con due rispettive sentenze d’urgenza il TAR del Lazio rimette in discussione la disposizione. Sono tanti i dubbi sulla costituzionalità del decreto. I provvedimenti potrebbero essere un “apripista” per tutti i Tribunali Regionali della penisola. Per la decisione definitiva si aspetta l’esame collegiale, fissato al 16 marzo prossimo.

Intanto sono già numerosi i ricorsi presentati, anche preventivamente; Il TAR del Lazio ha accolto le motivazioni di 2 ricorsi depositati da cittadini non vaccinati i quali, in attesa che l’esame collegiale esprima la sua decisiva posizione, potranno comunque percepire regolarmente il loro stipendio, ritenuto un diritto che prescinde dal Green Pass. Uno dei due esposti è di un agente di Polizia Penitenziaria. Le motivazioni «Il ricorso, prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale», nonché ritenuto che «In relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale». Per quanto riguarda l’altra opposizione, il decreto cautelare dalla I Sezione bis del Tar Lazio, pubblicato il 14 febbraio 2022, mette in discussione l’obbligo vaccinale riferenfosi, però, ad alcune categorie di lavoratori, nello specifico quella dei militari. Lo scorso 15 dicembre i militari erano stati interessati da una Direttiva dello Stato Maggiore, con data del 10 dicembre, che impostoneva l’assolvimento dell’obbligo vaccinale fino alla terza dose, con perdita del servizio e sospensione dalla retribuzione con effetto immediato per gli inadempienti. Da specificare che, per la categoria, la sospensione dal servizio implica la relativa perdita dell’anzianità di servizio, come pure quella della quota per la maturazione delle ferie: un danno economico considerevole. Immediato il ricorso presentato da 26 militari al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di sospensione dal lavoro. Al contempo i ricorrenti hanno richiesto l’accertamento del diritto ad essere reintegrati al lavoro ed a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione. E ciò anche previa disapplicazione dell’art. 2 del D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, e previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022. Il Tar del Lazio, ritenute legittime la doglienza, ha accolto il ricorso, per cui ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati per “medio tempore”, ovvero, come già su scritto, fino alla decisione definitiva che sarà resa a seguito della trattazione in camera di consiglio il 16 marzo. È bene specificare che, in ogni cado, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del D.L. n. 171/2021, potrà essere dichiarata esclusivamente dalla Corte Costituzionale, passando previamente per un giudice che ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata. L’articolo in oggetto, lo ricordiamo, sotto la rubrica “Estensione dell’obbligo vaccinale”, statuisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità del greenpass, si applica ad ulteriori categorie, e cioè al personale della scuola, del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, della Polizia Locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e degli Istituti Penitenziari. Lo stesso articolo specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”, chiarendo pure che i dirigenti scolastici, insieme ai responsabili delle istituzioni di cui alle altre categorie interessate dall’obbligo vaccinale in questione, assicurano il rispetto del medesimo obbligo. Lo scenario che si configura è il seguente: se alla camera di consiglio del 16 marzo il Tar del Lazio ritenesse la questione prospettata dai ricorrenti militari sia rilevante che non manifestamente infondata, la Consulta sarebbe indirettamente chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale del D.L. Di fatto è in gioco l’obbligo vaccinale non solo per i militari bensì per tutte le ulteriori categorie obbligate dall’art. 2, cioè, come già elencato, agli insegnanti, agli impiegati nel comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, nella Polizia Locale, negli organismi della legge n. 124 del 2007, nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e degli Istituti Penitenziari. Sara Pacitto
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