Focus – Covid e Sanità: senza vaccino non si lavora, i Tribunali confermano le sospensioni!

Anna Ammanniti
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(di Anna Ammanniti) Gli operatori sanitari che non vogliono effettuare la vaccinazione anti Covid non possono lavorare, questo quanto ribadito e confermato dal Tribunale di Roma con tre ordinanze piuttosto esplicite.

L’art. 2087 del Codice Civile afferma che il datore di lavoro deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Da parte sua il lavoratore, secondo il Decreto legislativo n.81/2008, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. Questi i principali motivi per cui i giudici hanno deciso che gli operatori sanitari, quindi medici ed infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, biologi, psicologi, veterinari, massofisioterapisti senza vaccinazione anti Covid sono sospesi dalla loro attività. Il Tribunale di Roma e non solo, ha ritenuto legittima la sospensione dell’attività e della retribuzione, sospensione che può essere rinnovata di tre mesi in tre mesi finché non decideranno di immunizzarsi, per non compromettere la salute di pazienti e assistiti. Chi rifiuta il vaccino non può continuare a svolgere la sua mansione e non può neanche essere ricollocato con un altro incarico anche se inferiore, per il quale sia previsto l’obbligo del vaccino anti Covid. Il giudice del Tribunale di Roma ha spiegato che il vaccino viene ritenuto dal legislatore e dalle autorità sanitarie come una “efficace e fondamentale misura di contenimento del contagio” e che è stata autorizzata la somministrazione vaccinale per larghe fasce di popolazione, circostanza che esclude l’asserita natura sperimentale del vaccino anti Covid non essendovi evidenze scientifiche che comprovino l’inadeguatezza dei vaccini in uso ed il rischio di danni irreversibili a lungo termine. Di fronte al rifiuto del vaccino non giustificato da un accertato pericolo per la salute, ed in assenza di mansioni alternative disponibili, è lecito applicare la sospensione dell’attività e della retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Le tre ordinanze del Tribunale di Roma ricordano lo scopo dell’obbligo vaccinale in determinati settori: la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza da parte degli operatori. Questi obiettivi fanno del vaccino un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e un onere per i lavoratori, tenuti ad adeguarsi a quest’obbligo. Se l’operatore sanitario non vuole vaccinarsi, ha spiegato il giudice, il suo datore dovrà inviare una serie di comunicazioni all’ordine professionale a cui appartiene il dipendente e alla Regione, che passerà la documentazione all’Asl. L’Azienda sanitaria, aprirà un breve procedimento nei confronti del lavoratore al termine del quale, se il dipendente manterrà la sua posizione, lo sospenderà con un atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”. L’atto verrà comunicato al diretto interessato, al suo datore e all’ordine professionale a cui appartiene il dipendente. Il datore verificherà se c’è la possibilità di affidare al lavoratore un’altra mansione che non preveda l’obbligo del vaccino. Se ciò non sarà possibile, provvederà alla sospensione dell’attività e della retribuzione. Il periodo di sospensione potrà essere rinnovato di volta in volta se l’operatore non accetterà di aderire alla campagna vaccinale. Finora infatti tutti i ricorsi degli operatori sanitari non vaccinati sono stati respinti, l’interesse pubblico prevale sulla libertà di scelta vaccinale. Con la stessa motivazione del Tribunale di Roma, in tutta Italia altri giudici hanno bocciato i ricorsi presentati dagli operatori sanitari che si oppongono all’obbligo vaccinale. Le sentenze dei tribunali, TAR e tribunali del lavoro, hanno confermato che l’obbligo è legittimo e per questo non sembrano esserci possibilità di vittoria per le tante altre cause presentate dagli operatori sanitari non vaccinati che vorrebbero lavorare lo stesso e ricevere lo stipendio. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Governo, gli operatori sanitari non vaccinati in Italia sono 35.039 (report settimanale del 27/08/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Anna Ammanniti
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