FOCUS – Cosa bisogna sapere sulle sanzioni amministrative anti Coronavirus

Anna Ammanniti
5 MIn Lettura
(di Anna Ammanniti) Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 ha introdotto una serie di sanzioni per chi non rispetta le disposizioni volte a mitigare la diffusione del Coronavirus.

In particolare, l’art. 4 – Sanzioni e controlli, introduce, ove il fatto non costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle misure di contenimento con un importo compreso tra euro 400 ed euro 3.000, escludendo, allo stesso tempo, l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità; se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Il procedimento sanzionatorio amministrativo fonda le proprie regole sulla Legge 24 novembre 1981 n. 689 che stabilisce le regole fondamentali per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed a cui l’art. 4 fa esplicito riferimento ad eccezione delle modalità di pagamento con un esplicito rinvio all’art. 202 comma 1, 2 e 2.1 del Codice della Strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il quale prevede una dilatazione dei tempi di notifica e di pagamento degli importi. Agli esercizi o alle attività si applica, oltre che la sanzione amministrativa pecuniaria anche la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. In pratica chi viene sorpreso a commettere una violazione delle disposizioni anti COVID-19 può estinguere il procedimento amministrativo sanzionatorio pagando un importo di 280 euro, (importo minimo ridotto del 30%, secondo le disposizioni dell’art. 202 comma 1 del CdS, entro 30 gg dalla contestazione della violazione), oppure 400 euro entro 60 gg dalla contestazione della violazione. Nel caso in cui la violazione sia commessa con l’uso di un veicolo la sanzione dovrebbe essere aumentata fino a un terzo. L’incremento “fino a in terzo” implica tuttavia un potere discrezionale nella determinazione dell’importo della sanzione che non appartiene agli accertatori, bensì all’autorità amministrativa, la quale può determinare l’importo da ingiungere solamente in sede di emissione dell’eventuale ordinanza – ingiunzione di pagamento. L’Autorità Amministrativa, nel caso di violazione alle disposizioni statali è il Prefetto, interviene nel procedimento amministrativo sanzionatorio solamente se il trasgressore non paga, e/o presenta ricorso avverso la contestazione. Solo in qual caso la predetta Autorità potrà aumentare le sanzioni “fino a un terzo” tenendo conto anche dei criteri previsti dall’art. 11 della Legge n. 689 del 1981. Ove fosse stato previsto un aumento “di un terzo”, trattandosi di un importo predeterminato per legge, l’applicazione poteva avvenire in sede di accertamento da parte della Forza di polizia operante. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata …ma la reiterazione è un istituto giuridico previsto dall’art. 8 bis della Legge n. 689/1981 il quale prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo………. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Poiché nell’articolo 4 non si fa riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina dell’art. 8 bis ma anzi, si richiama l’applicazione della L. n. 689/1981, ad eccezione del pagamento agevolato previsto per le violazioni al codice della strada, sembra difficile applicare, in sede di contestazione, la sanzione prevista per la reiterazione della violazione stessa.           Peraltro, il pagamento in misura ridotta esclude l’applicazione della reiterazione stessa. In conclusione una maggiore attenzione nella stesura del testo normativo, soprattutto nella piena consapevolezza delle modalità pratiche di applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo avrebbe dato più certezza sia al cittadino che agli operatori di polizia rendendo, allo stesso tempo, realmente efficace l’effetto deterrente e punitivo della sanzione stessa. Ove si vogliano evitare comunque tutti gli aggravi previsti dalla Legge è opportuno concludere subito il procedimento sanzionatorio avvalendosi delle agevolazioni sul pagamento della sanzione ed informando l’organo di polizia procedente dell’avvenuto pagamento. Altra soluzione ancora più opportuna è non uscire di casa, attenersi alle regole del Decreto ed evitare di incorrere nelle sanzioni! Anna Ammanniti
Condividi questo articolo
Nessun commento