Riceviamo e pubblichiamo lettera del Sindacato nazionale autonomo medici italiani.
“Questa OS SNAMI ha ricevuto segnalazione circa il fatto che in alcune zone dell’ospedale di Cassino non è funzionante in maniera adeguata l’impianto per la salvaguardia microclimatica (c.d. impianto di condizionamento). Vogliamo considerare che il microclima é l’insieme dei fattori (es. temperatura, umidità, velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro e che l’organismo umano deve mantenere sempre una costanza termica; variazioni della temperatura oltre i normali limiti determinano sofferenze delle principali funzioni fisiologiche con ripercussioni più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche. A tale proposito sembrerebbe che nel nosocomio indicato non risulti realizzata in tutte le sue parti la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) dei lavoratori che vi operano. Si riportano ad ogni buon fine nello spazio sottosegnato le norme che sanciscono gli obblighi che l’ente deve ottemperare ai fini della salvaguardia dello stato di benessere fisico dei lavoratori. Art. 2087 cod. civ. – Obbligo per il datore di lavoro di “adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”. Art.10 Legge 864/70 – Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze DLgs 81/2008 e smi – A) nell’Allegato IV punto 1.9 il microclima viene considerato come requisito di salute e sicurezza, sottolineando la necessità di “adeguatezza” della temperatura, dell’umidità, e della velocità dell’aria nonché la relazione tra questi parametri ed i metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori in un’ottica di massimizzazione del comfort. B) nel Titolo VIII il microclima viene poi considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ lampante che, ove nei luoghi di lavoro vi sia anche la presenza di cittadini ricoverati, tali obblighi si amplifichino in ragione del contratto sociale di affidamento che vincola la Asl nei confronti dei ricoverati. Tale fattispecie trova rispondenza consolidata sia nella dottrina sia nella giurisprudenza di merito, e comporta le relative responsabilità a carico dell’ente affidatario. Si chiede pertanto agli organi in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, di attivarsi per risolvere la problematica in oggetto, per la doverosa tutela dei lavoratori tutti e dei cittadini utenti, con la celerità che il periodo stagionale estivo impone. Distinti saluti. 31.07.19 F.to Il Presidente Provinciale Dott. Giovanni Magnante”. (Fonte: comunicato stampa Snami/Foto di repertorio)
