Focus – Imposte locali, avviso di accertamento e ravvedimento operoso

Anna Ammanniti
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(di Anna Ammanniti) La questione “pagamento imposte comunali” da parte dell’azienda Marangoni ci dà l’occasione per spiegare quale iter seguono i Comuni per ottenere il pagamento delle tasse non pagate. Nel caso specifico della Marangoni, l’azienda non ha pagato dal 2014 e il Comune non poteva richiedere subito tale annualità, poiché c’è il ravvedimento operoso.

Che cosa è il ravvedimento operoso? Il Ravvedimento Operoso (art.13 del Dlgs n.472 del 1997) è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento, che potrà essere utilizzato anche nel caso dei pagamenti Imu e Tasi. (fonte Riscotel) Quanti tipi di ravvedimento operoso esistono? Il “ravvedimento sprint” che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; la sanzione ordinaria del 15%, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; Il “ravvedimento breve” che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 15% si riduce di 1/10 e quindi al 1,5%; Il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%. Al ravvedimento sprint, breve e lungo a seguito della Legge di Stabilità 2015 si aggiungono altre tre opzioni: entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% fino al 2015 e 1,67% dal primo gennaio 2016, entro 2 anni: (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%, oltre 2 anni: (oltre la 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 5%. Il “ravvedimento lunghissimo”, che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis) e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter); Il “ravvedimento dei PVC” Una delle novità del nuovo ravvedimento consiste nella possibilità di regolarizzare anche i processi verbali di constatazione (PVC). Viene infatti previsto che la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con PVC (art. 24, legge n. 4/1929) salvo che la violazione non riguardi le violazioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 e cioè quelle relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (nuova lettera b-quater dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). Con le nuove norme il contribuente ha più di due anni per mettersi in regola, il ravvedimento permette di recuperare eventuali mancanze, prima si aveva solo un anno per regolarizzare debiti con il Comune invece ora, si hanno più di due anni. Pertanto, il Comune di Anagni come tutti i Comuni, dove attendere prima di emettere un atto amministrativo. Trascorsi dai due ai tre anni dal ravvedimento, parte allora l’accertamento. Di fatti l’accertamento per la Marangoni per gli anni 2014 e 2015 era già pronto. Con il D.Lgs. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo in ambito tributario. La decorrenza della riforma (con ripercussioni anche sul ravvedimento operoso) doveva avvenire dal 1° gennaio 2017, ma con il comma 133 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata anticipata al 1° gennaio 2016. Il ravvedimento operoso è uno strumento che il legislatore mette a disposizione del contribuente per rimediare “volontariamente” alle violazioni commesse in ambito tributario, tra cui anche l’omesso o insufficiente versamento dei tributi dovuti. (fonte fiscal focus) Il ravvedimento permette di versare il tributo omesso, con applicazione di una sanzione ridotta rispetto a quella piena. Si aspettano per legge dai due ai tre anni prima che l’ente emette l’avviso di accertamento, perché se un contribuente non ha la possibilità di pagare subito, ha comunque la facoltà di pagare quando è possibile. Se il Comune emette avviso di accertamento in rettifica vengono applicate le sanzioni pari al 30% l’imposta non versata. Se invece emette avviso di accertamento d’ufficio le sanzioni lievitano fino al 130%, ridotte al 63% se rinuncia al ricorso e paga entro i termini. Con il ravvedimento è tutto diverso sotto il profilo sanzionatorio: se una persona si mette in regola dopo il secondo anno regolarizza tutto applicando soltanto il 4,29%. I Comuni non recuperano immediatamente l’imposta non versata dando quindi ai contribuenti la possibilità di mettersi a regola con una sanzione minima, con il ravvedimento operoso, il quale concede un lasso di tempo che può andare anche oltre i due anni. Trascorsi i tempi previsti per il ravvedimento il Comune può emettere l’avviso di accertamento. Nel caso specifico della Marangoni: 2014 + 2 = 2016 + 2/3 = 2019. Entro il 31 dicembre 2019 il Comune doveva chiedere all’azienda il dovuto pagamento e sempre entro questa data richiedere agli inadempienti l’anno di imposta 2013 e successivi, quindi gli ultimi sei anni. L’avviso di accertamento d’ufficio parte solo per quei contribuenti che non hanno mai dichiarato e mai pagato, i cosiddetti Evasori Totali. Quale è la differenza prescrizionale dell’accertamento in rettifica e accertamento d’ufficio? L’accertamento in rettifica si emette entro cinque anni dal versamento, mentre l’avviso di accertamento d’ufficio viene emesso entro cinque anni dall’anno in cui andava presentata la dichiarazione ICI/IMU. ESEMPIO: se acquisti una casa nel 2012 sei tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro l’anno successivo. Quindi, se non versi l’imposta del 2012 il Comune conta cinque anni iniziando non dal 2012 ma dal 2013 (l’anno in cui andava presentata la dichiarazione). Pertanto il 2012 poteva essere richiesto entro il 31/12/2018. E’ importante precisare che tutti gli Uffici Tributi sono autonomi, non dipendono dalla linea politica, poiché il funzionario responsabile rischia il danno erariale se non recupera. Anna Ammanniti
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