Prolusione di Giuseppe Recinto: L’insegnamento del diritto nella relazione tra “diritto e realtà”.
Signor Presidente della Repubblica, Autorità religiose, civili e militari, Magnifico Rettore, Direttore generale, Colleghi Docenti, Personale tecnico amministrativo, Studenti e Voi tutti presenti, è per me motivo di grande orgoglio, e non poca emozione, celebrare insieme il quarantesimo anno di vita dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dove ho insegnato per oltre dieci intesi anni, che si sono inevitabilmente intrecciati anche con una parte significativa della mia vita personale. Un orgoglio ed una emozione particolari, accresciuti dalla partecipazione e dalla presenza alla cerimonia odierna del Presidente Mattarella, al quale, facendomi sicuramente interprete del sentimento di tutti Noi, non posso che rivolgere un pensiero di profonda gratitudine per la sua costante attenzione e sensibilità per il nostro sistema universitario, che lui stesso, richiamandoci alla importanza, ed al tempo stesso alla responsabilità, del nostro impegno, ha definito “luogo principe per affermare la cultura del Paese” (Intervento inaugurazione a.a. 2018/2019 Università degli Studi di Firenze, 4 dicembre 2018). Ed, allora, la scelta del tema di questa prolusione L’insegnamento del diritto nella relazione tra “diritto e realtà” nasce proprio da alcune considerazioni maturate in gran parte negli anni di insegnamento cassinati, ma anche dalle altre esperienze professionali che ho avuto, ed ho, tuttora, il privilegio di “vivere”, esperienze nelle quali molto spesso mi sono “imbattuto” nella diffusa “credenza” che lo studio delle materie giuridiche, e più in generale la conoscenza del diritto, possano risolversi e consistere principalmente nell’apprendimento degli enunciati legislativi, ovvero nella “memorizzazione” degli stessi. Non è raro, infatti, ascoltare tra le giovani “matricole”, che si accingono a seguire i corsi del primo anno, oppure quando si svolge attività di orientamento nelle scuole superiori, interrogativi di questo tipo: “Ma bisogna ricordarsi i numeri degli articoli?”; o, ancora, “Dobbiamo studiare tutto il codice civile o qualche parte si può saltare?”. Domande alle quali io rispondo sempre allo stesso modo, ovvero che ai miei esami è consentita la consultazione del codice civile, perché le risposte che mi attendo dai miei studenti vanno ricercate in tanti “luoghi”, e non certo solo in quelle pagine. Di solito a seguito di questa risposta molti pensano che l’esame in fondo non sarà, poi, così “difficile”, oppure che forse il professore è un po’ stravagante, ma quando aggiungo un esempio che abitualmente formulo, l’attenzione inizia a crescere. L’esempio è questo: Quando compro un nuovo videogioco per Valerio e Luca, escono anche le terribili istruzioni, temutissime da ogni genitore. Solitamente, muniti di tanta buona volontà, le iniziamo a leggere attentamente, ma dopo poco ci perdiamo nei meandri di quei “piccolissimi” caratteri. Ed, allora, come sempre, continuiamo a consultarle, iniziando, tuttavia, anche a giocare. Così ci accorgiamo che non sempre ci ritroviamo in quello che “c’è scritto”. Uno specifico posizionamento delle dita, che viene consigliato, non ci agevola e, quindi, ne ricerchiamo uno più congeniale alla nostra manualità. Un’espressione del tutto oscura assume finalmente un significato, ma soltanto dopo avere causalmente premuto un tasto in combinazione con altro. Ed, alla fine, dopo tanti tentativi, tanti “game over” e diverse sconfitte, ovviamente dal sottoscritto, riusciamo a capire come si gioca. E quella nostra abilità sarà nata proprio da quell’iniziale e frenetico “passare” dal testo delle istruzioni alla loro applicazione, e viceversa, attraverso un percorso “tutto nostro”, ma che, al tempo stesso, in seguito ci consentirà di giocare anche con altri, condividendo, in fondo, le medesime regole”. E concludo così, “È questo che mi attendo da Voi al termine del corso”. Bene, al di là dei casi in cui i ragazzi, dopo questo mio discorso, sognano di potere diventare dei campioni di playstation (qualche volta è successo), la maggior parte delle volte, per fortuna, iniziano a metabolizzare che studiare il diritto è capire come collegare quelle regole, che sono denominate norme giuridiche e che dovrebbero essere caratterizzate da generalità ed astrattezza, alla realtà di tutti i giorni. Tuttavia, per lungo tempo questo collegamento, soprattutto da un punto di vista didattico, è stato principalmente delineato attraverso il ricorso a metodologie di insegnamento, che prendendo le mosse dall’illustrazione degli istituti, ne delineano successivamente, e soltanto eventualmente, le possibili applicazioni. Sì che, seguendo questa metodologia, il collegamento tra “diritto e realtà” è descritto essenzialmente mediante il ricorso alla tecnica della sussunzione, in virtù della quale l’applicazione del diritto è intesa quale individuazione della norma, ovvero la c.d. premessa maggiore, seguita dalla verifica della meccanica riconducibilità del fatto, ovvero la c.d. premessa minore, nella norma stessa. Il che si traduce, poi, inevitabilmente in uno studio del diritto per “sottosistemi” o “microsistemi”, molto spesso non comunicanti tra loro. Tuttavia, come ho accennato poc’anzi, i tanti anni di insegnamento trascorsi, uniti alle altre esperienze professionali maturate, e perché no, a quelle personali, considerato che ogni giurista, ogni interprete, muove anche da una sua base di precomprensione, che è in fondo il suo vissuto, mi hanno sempre più convinto che forse troppo spesso nell’insegnamento del diritto si trascura una premessa, che io credevo fosse “scontata”, ma che, invece, mi sembra sempre più cadere nel dimenticatoio, ovvero che il diritto è una “scienza pratica”, in quanto è preordinato a dirimere e risolvere quei conflitti di interesse che sono naturalmente alla base di ogni “convivenza”, e cioè del “vivere insieme”. Ma, allora, se davvero è questa la nostra base di partenza, dobbiamo per forza di cose ricercare e configurare un differente collegamento tra “diritto e realtà”, attraverso innanzitutto modelli di insegnamento, che sappiano, invece, partire dalla analisi di casi concreti, per, poi, ricavare gli istituti giuridici sottesi, e soprattutto la loro idoneità a risolvere uno specifico e ben individuato conflitto di interessi. La fisiologica complessità della realtà richiede, infatti, al giurista di risolvere di volta in volta, alla luce di tutte le circostanze emergenti in una determinata circostanza, il conflitto sottoposto alla sua valutazione. Si pensi, ad esempio, e perdonatemi l’eccessiva semplificazione, al rilievo che può assumere – ai fini della valutazione del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica – il rivestire o meno una “carica pubblica”. Sì che un medesimo articolo di giornale e la medesima notizia potranno, da un lato, risultare lesivi del diritto alla riservatezza di un soggetto, che non presenta una tale qualifica e soltanto occasionalmente è coinvolto nella vicenda narrata, e, dall’altro lato, non violare in alcun modo la privacy di altro soggetto, in quanto quest’ultimo è un “personaggio pubblico” e la notizia riportata nell’articolo è attinente a questa sua prerogativa. Dunque, da questo nostro – ripeto – semplice esempio, emerge, tuttavia, che la valutazione della condotta del giornalista, e, quindi, possiamo dire più in generale, le regole giuridiche da applicare a quel singolo caso concreto non preesistono allo svolgimento dei fatti, ma “nascono” nella considerazione unitaria e relazionale di “diritto e realtà”. Tutto ciò, come detto, impone sicuramente uno studio del diritto per problemi, ovvero che parta dall’analisi di fattispecie concrete, ma anche, e soprattutto, sistematico, ovvero che tenda a superare quella artificiosa divisione tra i diversi settori del diritto e tra i differenti ambiti di un medesimo settore, posto che questa suddivisione, normalmente, non è riscontrabile nella realtà, o almeno non così nettamente. Ad esempio, consentitemi di fare riferimento ad un tema per me, sia sotto il profilo personale che professionale, particolarmente significativo, quale quello dei docenti di sostegno per studenti disabili, che, in passato, è oscillato tra il bisogno di assicurare un contenimento della spesa pubblica, con conseguente contrazione dei posti disponibili, e la necessità di salvaguardare, comunque, il diritto allo studio delle persone con disabilità, finché la Corte Costituzionale ci ha dovuto ricordare che, seppure il “legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità”, tuttavia, tale possibilità incontra un confine invalicabile nella salvaguardia di quel “nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, sì che la scelta “di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave” (C. Cost., n. 80/2010), tant’è che finalmente, dopo tante traversie, proprio da quest’anno registriamo finalmente un significativo incremento delle risorse investite nel campo della formazione delle persone con disabilità. Oppure si pensi al delicatissimo tema della c.d. responsabilità medica, rispetto al quale negli ultimi anni, alla luce di un incremento del 200% del contenzioso, si sono alternati diversi interventi legislativi, tutti volti a ricercare un bilanciamento tra l’esigenza, strettamente privatistica, di assicurare un doveroso e proporzionato risarcimento a chi sia vittima di un episodio di c.d. “malsanità”, e l’esigenza, più spiccatamente pubblicistica, di modulare differentemente la responsabilità delle strutture sanitarie rispetto a quelle del medico che vi esercita la sua professione, anche al fine di superare la tendenza ad una medicina sempre più “difensiva”, ovvero una medicina che non obbedisce al criterio essenziale del “bene” del paziente, quanto, piuttosto, all’intento di non esporsi al rischio di un contenzioso giudiziario nello svolgimento della propria attività professionale, il tutto con un’inevitabile incidenza sui costi e sul funzionamento del nostro sistema sanitario nazionale, che sono stati stimati in circa 10 miliardi di euro all’anno. Sì che uno studio del diritto per problemi si deve necessariamente arricchire anche del costante riferimento a c.dd. auto-casi, e cioè ad esperienze personali dei nostri studenti, oppure a vicende esterne, che, tuttavia, attendono ancora una “soluzione” – semplici o complesse che siano – come quando durante un mio corso si è discusso, a tratti con una certa animosità, direi, ed uso un eufemismo, del “tamponamento” – avvenuto poco prima della lezione – tra due auto di studenti del mio corso, oppure quando ci siamo divisi nel confronto, ma al tempo stesso anche emozionati insieme, discutendo di Eluana Englaro, all’indomani della determinazione del padre Beppino – in qualità di tutore -, di interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata che la teneva in vita. Il riferimento a vicende che attendono ancora una sistemazione, di regola, sprona l’attenzione, la curiosità e la personalità dello studente, e, credetemi, tante volte consente anche al docente stesso di apprendere dalle riflessioni, dalle osservazioni, dalle intuizioni dei suoi studenti, così come tante volte, devo dire, è capitato proprio al sottoscritto, e di tutto ciò sarò sempre grato a tutti i miei ragazzi. E, ovviamente, se davvero il nostro obiettivo è formare i nostri studenti al giudizio applicativo, non può, anzi non deve mai, mancare il richiamo a tutte quelle questioni, che sanno mettere in luce il rapporto spesso “travagliato” tra evoluzione normativa, progresso delle scienze e delle tecniche, ed implicazioni etiche, morali e religiose. Pensiamo, in questa direzione, al tema della genitorialità al confronto con le pratiche di c.d. maternità surrogata, opportunamente vietata, e sanzionata anche penalmente, nel nostro ordinamento, ma che, tuttavia, non risolve il problema della sorte dei minori così concepiti all’estero da genitori italiani, che fanno, poi, ritorno nel nostro Paese. Ebbene, rispetto a simili interrogativi, ci troviamo di fronte al “dilemma” di dovere decidere, “guardando” all’effettivo rapporto instauratosi nel tempo tra “committenti” – questa l’“asettica” espressione normalmente utilizzata per indicare gli “aspiranti/genitori” – e minore, se sia preferibile salvaguardare quella relazione affettiva, seppure frutto di una condotta sotto diversi profili illecita, oppure ritenere i minori cosi concepiti all’estero giuridicamente privi di figure genitoriali in Italia, e, quindi, adottabili. Dunque, e mi accingo a concludere, la prospettiva che – tra tante, forse troppe, approssimazioni, e me ne scuso davvero – ho cercato di condividere con Voi oggi,ì è sicuramente quella di superare definitivamente uno studio del diritto inteso quale mera “conoscenza della leggi”, per sviluppare, invece, nei nostri studenti l’attitudine a pensare in forma critica e unitaria il rapporto tra “diritto e realtà”, ben sapendo che il diritto risolve conflitti effettivi, e che le stesse norme giuridiche non preesistono ai singoli accadimenti, ma, come detto, “vivono” nella loro interpretazione, ovvero nell’applicazione a casi concreti. Lo studio del diritto diviene così un’esperienza di relazione, perché i docenti e gli studenti, e gli studenti tra loro, sono in relazione, perché i supporti didattici (libri di testo, sentenze, articoli su riviste) sono in relazione tra loro, perché i diversi settori del diritto, e gli altri saperi, sono in relazione tra loro, e tutto ciò perché “diritto e realtà” sono, e saranno sempre, in relazione tra loro. Soltanto così, ovvero rifuggendo dalle più moderne forme di “relativismo”, o, all’opposto, dai tentativi “rileggere” il presente soltanto attraverso il “filtro” del passato, potremo, allora, garantire che ogni bilanciamento di contrapposti interessi nel nostro ordinamento giuridico sia davvero in grado di assicurare quella centralità del valore fondante e prevalente del nostro patto costituzionale, ovvero la promozione e la tutela della Persona umana, nella sua complessità ed in tutte le sue componenti, materiali, esistenziali, relazionali, affettive, formative ed, ovviamente, anche culturali, perché, come ci ha ricordato, ancora un volta, con la consueta efficacia il Presidente Mattarella, “la cultura è lo strumento per rendere più forte la convivenza e più partecipe la vita delle istituzioni, mantenendo un rapporto di connessione tra queste e la società” (Intervento inaugurazione a.a. 2018/2019 Università degli Studi di Firenze, 4 dicembre 2018). Ebbene, allora, se realmente sapremo insegnare tutto ciò ai nostri studenti avremo dei giuristi, dei cittadini, e soprattutto delle persone, davvero, al servizio del senso più profondo del nostro “vivere insieme”, in quanto custodi di quell’unica possibile applicazione del diritto ammessa dal nostro ordinamento giuridico, ovvero una applicazione del diritto – sempre e comunque – rispettosa della dignità dell’essere umano. Perché, come ho cercato di evidenziare sin dall’inizio di questo nostro incontro, “l’importante non è memorizzare definizioni inerti ma acquisire un abito mentale che permetta d’interpretare […] ciò che, magari per la prima volta, si presenta alla nostra attenzione” (L. Serianni, 2015). Il tutto nella consapevolezza che, mai come in questo momento storico e al cospetto delle tante sfide che ci attendono, un moderno giurista realmente attento all’unicità e alle peculiarità di ogni singolo caso concreto non può cedere alla tentazione di rifugiarsi entro l’“apparente tranquillità di immobili e pericolose generalizzazioni” (G. Recinto, 2016). Questo significa – per me – insegnare il diritto, affinché le nuove generazioni che andremo a formare, possano, davvero, definirsi futuro.
