Sora – Reddito minimo garantito, il consiglio vota all’unanimità

Irene Mizzoni
20 MIn Lettura
(di Irene Mizzoni) Anche il consiglio comunale di Sora approva la proposta del Comitato per la presentazione della Legge di Iniziativa Popolare Regionale sul “Reddito Minimo Garantito verso l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro”. Ieri sera l’assise volsca ha accolto il rappresentante del Comitato e di Vertenza Frusinate, Romeo Caruso che ha illustrato la proposta di legge che subito dopo ha ottenuto il voto favorevole di tutti i consiglieri comunali. Sora si è unita dunque alle città di Ferentino, Veroli, Ceccano, Pofi nonché alla Provincia di Frosinone che hanno già approvato la proposta. I prossimi Comuni che si sono impegnati sono Alatri, Patrica, Ripi, Paliano a cui dovrebbero aggiungersi anche Pontecorvo, Sezze e forse Cassino. Poi le delibere comunali approderanno in Regione Lazio dove sono stati già previsti 10 milioni di euro ai quali, come spiegato da Caruso, si dovrebbero aggiungere altri danari attraverso finanziamenti europei.

Il consiglio comunale di Sora, dopo aver posto alcune domande al signor Caruso, ha approvato all’unaminità. Questa la bozza della Legge di iniziativa popolare regionale “Reddito minimo garantito verso l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro”: Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale. 2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l’inclusione sociale per i disoccupati e inoccupati, e dei loro rispettivi nuclei familiari, quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate all’inserimento sociale dei soggetti, alla loro partecipazione a politiche attive di formazione per promuovere l’occupazione e garantire un’esistenza dignitosa ai nuclei famigliari che vivono al di sotto della soglia di povertà, ma è anche misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all’esclusione sociale di chi é maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro. 3. Con La presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all’articolo 9 della presente legge. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) reddito minimo è un programma di inserimento (e reinserimento) sociale e lavorativo in cui il trasferimento/contributo monetario è accompagnato anche da un patto di inserimento che gli individui singoli e/o i relativi nuclei familiari (che appartengono al nucleo familiare)¹ beneficiario/i stipulano con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e/o del nucleo ed è finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare; b) disoccupati sono coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione; c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione; d) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche; e) nucleo familiare (inserire definizione ripresa da reddito cittadinanza Piemonte) (vedi nota 1) f) «povertà assoluta»: il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Si definisce povera la famiglia con un reddito pari o inferiore al valore monetario dei beni e servizi essenziali. g) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Art. 3 (Reddito minimo garantito) 1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni: La misura dell’importo economico riconosciuto a titolo di Reddito di Dignità regionale è determinata in relazione ai seguenti indicatori: reddito disponibile e situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare; composizione del nucleo familiare stabilmente convivente; condizione abitativa e titolo di godimento dell’abitazione principale; altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale; articolazione del percorso di inserimento socio-lavorativo per l’inclusione sociale attiva che il richiedente concorda con i Servizi territoriali. In prima applicazione l’ammontare mensile del Reddito minimo garantio regionale non potrà superare l’importo di 600,00 euro, e non inferiore a 500,00 euro, erogabile per un nucleo familiare con 3 componenti, limite massimo che è rimodulato per le famiglie di diversa composizione applicando la scala di equivalenza ISEE []. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro. 2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi. 5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota d’importo pari alla trattenuta previdenziale, proporzionata all’entità dell’erogazione economica. Tale quota verrà versata nell’apposito fondo, di cui all’articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio (per il venire meno di una delle condizioni legittimanti) ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a²: a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale); b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici; e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, titolari di contratto di locazione. Art. 4 (Soggetti beneficiari e requisiti) 1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3: a) i disoccupati; b) gli inoccupati; c) i lavoratori privi di retribuzione. 2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti: a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi; b) età compresa tra i venticinque ed i sessantacinque anni e possesso della condizione di soggetto economicamente attivo; c) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera c); d) reddito personale imponibile non superiore a 3 mila euro nell’anno precedente la presentazione dell’istanza; e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico. Art. 5 (Modalità di accesso alle prestazioni) 1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente che sottopone alla loro approvazione con firma un Piano di Azione Individuale (PAI). 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa. L’individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie sarà demandata ad apposito Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto Regionale. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, regolamentati con il predetto Avviso pubblico, i Centri per l’impiego territoriali adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. Art. 6 (Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni) 1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato. 2. Nel caso non sottoscriva il piano di azione individuale come previsto all’art 5 comma 2 (PAI) al momento della presentazione della domanda di accesso al reddito minimo garantito l’erogazione del contributo viene sospeso. 3. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario: a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale; b) partecipi a percorsi di inserimento professionale, purchè non siano a titolo gratuito o comunque con rimborsi non inferiori a quelli previsti per altri strumenti di inserimento lavorativo già previsti dall’ordinamento regionale e nazionale. 4. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile. 5. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore ai 3 mila euro l’anno. 6. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti consecutivamente due proposte di impiego offerte dal centro per l’impiego territorialmente competente. 7. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di competenze. 8. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni. Art. 7 (Regolamento regionale) 1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e le eventuali organizzazioni autonome di disoccupati, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a: a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge; b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge; c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito; d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all’articolo 9 attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza; e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette. Art. 8 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, la risposta delle imprese e delle aziende, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici. Art. 9 (2) (Disposizioni finanziarie) 1. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, fa riferimento alle seguenti fonti di finanziamento, nei limiti di quanto annualmente stanziato sul Bilancio regionale: a) Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui agli Obiettivi Tematici VIII, IX e X per promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, per le azioni relative agli interventi a favore delle persone svantaggiate in termini di aiuti all’integrazione lavorativa e qualificazione professionale, nonché per il rafforzamento dei servizi per l’impiego accreditati nel Lazio; b) Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate nell’ambito dell’Asse III per le azioni a supporto del funzionamento degli Uffici di Piano e delle reti territoriali con servizi pubblici per il lavoro; c) Fondo Nazionale disabili di cui alla Legge n. 68/99, per la quota assegnata alla Regione; d) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge; e) le risorse da bilancio regionale come al successivo comma 2; f) le risorse già ripartite agli Ambiti territoriali e non ancora assegnate ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; g) le risorse del Bilancio regionale nell’ambito delle attività dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali. 2. Per le finalità di cui alla presente legge, nell’ambito del bilancio regionale, viene istituito il capitolo, “Fondo regionale per il reddito minimo garantito nei percorsi di inclusione attiva”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa di euro 5 milioni , alla cui copertura si fa fronte in parte entrata con una variazione in aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo denominato “Gettito tassa automobilistica regionale da riscossione ruoli e accertamenti”. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio. 3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell’ambito dei territori di loro competenza. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. All’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, utilizzando tutti i media, promuove il pieno accesso alle informazioni sulla nuova misura di sostegno al reddito di cui agli articoli 3 e 4 per tutti i richiedenti il beneficio oggetto della sperimentazione.
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